CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7416
Lavoro – Personale non dirigenziale del comparto enti pubblici – Bando di concorso – Requisiti di ammissione
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Genova ha respinto l’appello proposto dall’Inps, quale successore ex lege dell’Inpdap, avverso la sentenza del Tribunale di Massa che aveva rigettato l’azione di accertamento negativo proposta dall’Istituto previdenziale e aveva dichiarato il diritto di P.C. a partecipare alla selezione per il passaggio alla posizione economica C4 indetta il 7 ottobre 2009 in applicazione degli artt. 12 e 13 del CCNL per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici;
2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo, al quale ha resistito con tempestivo controricorso P.C.
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia «violazione e falsa applicazione ….degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. anche con riferimento agli artt. 5, 12, 13 CCNL 2006/2009 enti pubblici non economici, nonché dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001» ed addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato il bando di concorso, nella parte in cui richiedeva fra i requisiti di ammissione un’anzianità di servizio superiore a 12 mesi alla data del 31 dicembre 2007, requisito, questo, non posseduto dal C. il quale a quella data era ancora inserito nei ruoli dell’Università;
2. la censura non può essere scrutinata nel merito perché è fondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente;
2.1. la sentenza impugnata è stata depositata il 28 aprile 2014 ed il ricorso è stato avviato alla notifica il 14 novembre 2014, allorquando era già spirato il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie nel testo modificato dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009 in quanto il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso depositato il 26 ottobre 2010;
2.2. non rileva l’accertamento sulla data, contestata, di notificazione della sentenza (che secondo il controricorrente sarebbe stata ricevuta l’8 settembre 2014 e non il 16 settembre 2014 come indicato nel ricorso) perché ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. la decadenza dall’impugnazione si verifica “indipendentemente dalla notificazione” e, pertanto, anche nel caso in cui il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., venga a scadenza in un momento successivo rispetto a quello individuato ex art. 327 cod. proc. civ. (Cass. n. 6187/2016);
3. alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
4. sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
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