CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2021, n. 7544
Tributi – Controllo dichiarazione ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 – Cartella di pagamento – Credito indicato in compensazione, derivante da acconti e versamenti periodici dovuti e non versati – Obbligo di avviso bonario – Esclusione
Rilevato che
– C.M. proponeva ricorso avverso cartella di pagamento formata all’esito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 modello Unico 2004 per l’anno d’imposta 2003, deducendo, tra l’altro, l’omesso invio dell’avviso bonario.
– Per resistere al ricorso si costituivano entrambi gli enti intimati, Agenzia delle Entrate e l’agente per la riscossione.
– La Commissione tributaria provinciale di Napoli pronunciava sentenza con la quale accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità della cartella per omesso invio dell’avviso bonario.
– Avverso detta sentenza propone appello l’Ufficio; non si costituivano né la contribuente né l’agente per riscossione.
– La Commissione Tributaria Regionale pronunciava la menzionata sentenza con la quale rigettava l’appello.
– Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi.
– Gli intimati contribuente ed E.S. spa (già E.P. spa, già G.L. spa) non si sono costituiti.
Considerato che
– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis DPR 600/73 nonché dell’art. 54 bis DPR 633/72, art. 6 L. 212/2000 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; 2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis DPR 600/73 nonché dell’art. 54 bis DPR 633/72, art. 6 L. 212/2000 nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; 3) “Omessa motivazione su fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.”
– Con i primi due motivi, da trattare congiuntamente perché connessi, la ricorrente -premesso che la fattispecie in esame ha per oggetto il recupero di maggior somma per effetto della dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente (controllo automatizzato della dichiarazione)- censura la sentenza per avere la CTR ritenuto che l’Agenzia avrebbe omesso la previa comunicazione all’interessata, necessaria al fine, poi, di procedere al recupero delle somme di cui era stato omesso il versamento. Al riguardo la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, trascrive la parte della cartella da cui si ricava l’entità di quanto dichiarato e l’ammontare dovuto per effetto del controllo automatizzato. Trattandosi di versamenti insufficienti, nessuna variazione risulta riferita alla dichiarazione anno d’imposta 2004 e non sussistono quindi quelle “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” che impongono all’Ufficio -ai sensi dell’art. 6 statuto del contribuente- di dovere invitare il contribuente “a fornire i chiarimenti necessari e a produrre i documenti mancanti”.
– In buona sostanza la cartella non ha fatto altro che riscuotere quanto dichiarato dalla contribuente medesima senza alcuna variazione sostanziale della dichiarazione annuale; l’atto impositivo oggetto di causa ha iscritto a ruolo la maggiore imposta dovuta corrispondente ad un credito indicato dalla parte in compensazione, derivante dagli acconti e versamenti periodici non versati, sebbene indicati come dovuti.
– Accolti i primi due motivi, il terzo resta assorbito.
– La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese di lite, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che valuterà la circostanza dell’omesso invio (oggetto della controversia) -che non determina, come detto, la nullità dell’atto impositivo- ai fini delle sanzioni connesse alla pretesa fiscale, secondo i principi delineati da questa Corte nella sentenza n. 12023 del 2015 e nelle numerose altre che sono seguite (v. di recente ordinanza n. 6348 del 3.3.2020).
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.
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