CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2022, n. 8788 – L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ai sensi dall’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989