CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26075
Tributi – Contenzioso tributario – Rettifica dichiarazione dei redditi di società di persone – Litisconsorzio necessario originario – Omessa integrazione del contraddittorio fin dal primo grado di giudizio – Nullità del procedimento
Fatti di causa
La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate con cui determinava il reddito di impresa di euro 25744,11 nei confronti della società P.I. di L.A. sas , imputando anche ai soci il maggior reddito accertato in relazione alle quote possedute ex art. 5 TUIR, oltre alla applicazione di sanzioni.
Il ricorso proposto dalla società P.I. di L.A. sas era accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto in quanto la società non aveva potuto svolgere attività di impresa nell’anno in contestazione essendo stata raggiunta da un provvedimento amministrativo di chiusura della attività.
La predetta sentenza, a seguito di appello da parte della Agenzia delle Entrate era confermata dalla Commissione Regionale della Puglia.
Propone ricorso in Cassazione L’Agenzia Delle Entrate che si affidava ad una serie di motivi così sintetizzabili:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 dpr 600/973. Commi 4 e 5 nel testo vigente ratione temporis (art. 360 n. 3 c.p.c.);
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 1 lett. D dpr 600/1973, dell’art. 54 comma 2 dpr 633/1972 nonché dell’art. 2697 c.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.);
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. sotto il profilo della carenza di motivazione, nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.)
Si costituiva con controricorso la società P.I. sas di L.A. chiedendo il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rilevata la nullità dell’intero procedimento per difetto di integrità del contraddittorio fin dal primo grado di giudizio.
Al riguardo deve ricordarsi che «secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. V1-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16).
Nel caso poiché il ricorso risulta proposto solo dalla società , come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti effettuata sia dal ricorrente che dalla Agenzia, e dall’esame della sentenza di merito, occorreva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, ai sensi dell’art. 14, D.lgs. n. 546/92. Per quello che qui rileva il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12, Cass. n. 17549 del 02/09/2016), trattandosi oltre che di IVA, anche di IRAP.
Poiché nel caso in esame non è in discussione l’unitarietà dell’accertamento che ha coinvolto la società ed i soci, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali considerando che il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione di legge. La necessità del simultaneus processus tra società di persone e soci è tale per cui: “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi allo stessa Commissione … altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”; “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”, (così nella già citata sentenza n. 17549/2016). Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (CTP di Taranto ) ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
E’ ovviamente precluso l’esame dei motivi di ricorso riguardanti il merito del giudizio.
P.Q.M.
Rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rimette alla commissione tributaria provinciale di Taranto.
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