CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26104
Tributi – Accertamento – Condono Legge n. 289/2002 – Proroga biennale – Applicazione in materia di IVA
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate ricorre con sette motivi avverso R. S.r.l., in persona del rappresentante legale prò tempore, M.R., in proprio, e V.C. per l’annullamento della sentenza n. 39/29/13, depositata il 21 febbraio 2013 e non notificata, della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento per Irpeg, Irap ed Iva e somme aggiuntive di legge, in riferimento all’annualità 2001, ha accolto parzialmente sia l’appello della contribuente, sia quello dell’Ufficio, riformando in parte la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano;
la C.T.R. esponeva in fatto che l’accertamento traeva origine dal p.v.c. della G.d.F. di Magenta del 17/3/2009, che aveva individuato in V.C., professionista addetto alla cura degli affari della società, l’autore di numerosi atti aventi rilevanza penale, quali l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi della società, l’omessa redazione del bilancio societario, l’illecita appropriazione di somme, stornate dal conto corrente della società e versate su conti a lui riconducibili;
il giudice di appello dava atto che i dati trovavano riscontro nelle indagini eseguite dalla G.d.F. di Padova, dalle quali risultava che V.C. aveva agito in modo da apparire il gestore di fatto della società;
ciò premesso, secondo la C.t.r. della Lombardia, per quanto riguardava la tardività dell’avviso di accertamento, l’eccezione dei ricorrenti, R. s.r.l. e M.R., meritava accoglimento in forza della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, C-132/06, che ha rilevato il contrasto degli artt. 8 e 9 della L. n. 289/2002 con gli artt. 2 e 22 della Direttiva CEE in materia di Iva;
riteneva, quindi, la C.t.r., che gli articoli sopra citati fossero inoperativi, in quanto le sentenze della Corte di Giustizia non necessitavano di nessun atto di recepimento da parte dello Stato italiano ai fini dell’efficacia nell’ordinamento interno;
a tanto conseguiva la declaratoria di illegittimità dell’avviso impugnato in relazione all’omissione relativa all’Iva dovuta per l’anno di imposta 2001;
i giudici di secondo grado hanno, altresì, asserito che fosse accertata l’inesatta valutazione da parte dell’Ufficio delle operazioni societarie, definite non giustificate e, perciò, riprese a tassazione, senza provvedere allo scorporo di quelle non aventi rilevanza per l’ordinamento tributario, in quanto non connesse con un comportamento finalizzato all’evasione fiscale da parte della società, cioè le operazioni di <<storno delle uscite dai conti societari a quelli del professionista e da quest’ultimo disposte In forza di delega bancaria ad operare>>;
secondo la C.t.r. tali somme non potevano rappresentare ricavi imponibili, giacché erano pervenute al V. attraverso la sua attività illecita in danno della R. s.r.l.;
la C.t.r, dunque, riteneva che i minori redditi imponibili ai fini Irpeg ed Irap comportavano il pagamento delle minori imposte, rispetto a quelle accertate, cui facevano seguito le relative sanzioni, mentre non era dovuta la sanzione prevista dall’art. 6, ottavo comma, del D.Lgs. n. 471/1997;
invero, secondo i giudici di appello, la debenza da parte della società contribuente delle nuove sanzioni connesse con le imposte accertate come dovute non era venuta meno per effetto dei comportamenti dolosi del professionista, attesa, in particolare, la mera pendenza di un procedimento penale a suo carico e l’insussistenza di un accertamento definitivo della responsabilità penale in ordine all’omesso pagamento delle imposte;
infine la C.t.r. concludeva nel senso che non aveva ragion d’essere la sanzionata sospensione in merito all’assolvimento del relativo obbligo da parte della società, dovendo il giudice adito pronunciarsi sullo stato degli atti, una volta chiamato a decidere sul punto;
a seguito del ricorso, R. s.r.l. e il sig. R.M. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, mentre V. C. è rimasto intimato;
il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 14 luglio 2020, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
il P.G. ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
Considerato che
preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il ricorso principale proposto nei confronti del V., che dalla sentenza impugnata non emerge essere stato parte dei gradi di merito;
con il primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge 27 dicembre 2002 n.289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.;
la ricorrente rileva che i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l’art. 10 citato, il quale prevede la proroga di due anni del termine previsto dall’art. 57, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972, per la notifica dell’avviso di accertamento in materia di IVA, non si applichi al caso di specie, in quanto in contrasto con il diritto comunitario, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, resa nella causa C-132/06;
l’Agenzia delle entrate, tuttavia, evidenzia come la menzionata sentenza ha sancito l’incompatibilità dei soli artt. 8 e 9 della L. n. 289/2002, dovendosi ritenere salve le altre disposizioni, come rilevato anche dalla sentenza n. 3676/2010 della Corte di Cassazione;
inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 356/2008, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, ha dichiarato l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10 della L. n. 289/2002, nella parte in cui proroga di due anni, per i contribuenti che non si avvalgono delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 7 e 9 della medesima legge, i termini di scadenza previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972, per la notificazione degli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge 27 dicembre 2002 n.289, anche in combinato disposto con gli artt. 5, primo comma, 6, commi primo, quarto e quinto e dell’art. 9, primo e terzo comma del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod.proc.civ.;
secondo la ricorrente, le norme sopra menzionate prevedono sanzioni in materia di Iva, rispettivamente per “omessa, infedele, tardiva registrazione di fatture emesse, corrispettivi, operazioni imponibili”, “omessa o tardiva presentazione della dichiarazione”, “mancata o irregolare tenuta, conservazione, rifiuto di esibire dei registri”;
i giudici di appello, in merito, hanno ritenuto non dovute le citate sanzioni, in forza dell’asserito contrasto dell’art. 10 della L. n. 289/2002 con il diritto dell’Unione Europea; ad avviso della C.T.R., quindi, in virtù della disapplicazione del citato articolo, che prevede la proroga biennale del termine dell’accertamento in materia di Iva, l’Amministrazione sarebbe decaduta anche dal potere di irrogare le sanzioni limitatamente a tale imposta;
l’illegittimità della pronuncia in merito all’intervenuta decadenza, per i motivi di cui al precedente motivo di ricorso, secondo quanto asserito dalla ricorrente, determina a sua volta l’illegittimità dell’annullamento delle sanzioni;
i motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti;
come è stato più volte affermato, <<in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata dall’art. 10 della I. n. 289 del 2002, opera “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi di tali disposizioni, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento e alla riscossione delle imposte>> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16964 del 11/08/2016; vedi anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33775 del 19/12/2019; vedi anche Cass. nn. 23749/2015, 17395/2010, 19725/2013, 8838/2014, 22921/2014, 21190/2014, 5645/2015, 16613/2015; per l’applicazione della proroga anche in caso di IVA, Cass. nn.1375/2011, 2194/2015);
in particolare, per le sanzioni, <<in tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, l’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato, con effetto dal 1° aprile 1998, dal d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e successivamente dal d.lgs. 30 marzo 2000, n. 99, stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione “o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”. Tale ultimo inciso, per il suo riferimento operato in termini generali, rende applicabili anche eventuali disposizioni di proroga dei termini medesimi, fra le quali quella di cui all’art. 10 della legge n. 289 del 2002, che prevede per I contribuenti che non si avvalgono delle norme di definizione agevolata, dettate dagli artt. 7 e 9 della medesima legge n. 289, la proroga di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento, sia per le imposte sui redditi, che per l’imposta sul valore aggiunto>> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1375 del 21/01/2011);
ciò perché, come rilevato dalla Corte costituzionale, con la sentenza 356 del 2008 con cui ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata in merito all’art. 10 cit., il meccanismo di proroga è, in sostanza, finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti del contribuente che non si avvalga dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo non si sia avvalso, per qualsiasi ragione (giuridica o di fatto), della stessa agevolazione;
inoltre, <<in tema di condono fiscale, l’art. 16 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonché la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell’Amministrazione all’accertamento dell’imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di IVA, non può essere disapplicato per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con la quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate, dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto l’eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione dell’Ufficio delle entrate, che aveva beneficiato della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 16 cit., eccezione avanzata sul presupposto che l’articolo in questione avrebbe dovuto essere disapplicato “in toto”, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia)>> (Cass. sent. n. 3676/2010);
con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura l’omessa ovvero insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ.;
secondo i giudici di appello, l’Ufficio non avrebbe distinto le movimentazioni finanziarie, non giustificate dalla società e, pertanto, trattate alla stregua di operazioni imponibili sottratte a tassazione, da quelle ricondotte dalla società all’operato fraudolento del suo amministratore di fatto;
da quanto esposto, secondo la ricorrente, è evidente come i giudici della C.t.r. assumano apoditticamente come “provata” l’attività truffaldina del sig. V., sebbene sul punto non forniscano alcuna motivazione;
si tratterebbe, quindi, di un omesso esame di un fatto decisivo che rappresenta il presupposto logico-giuridico della decisione;
al contrario, l’Agenzia delle entrate, rileva che dai documenti prodotti non si evidenzia in alcun modo come le distrazioni perpetrate dal sig. V. fraudolentemente e a danno della società resistente, penalmente rilevanti, siano state accertate giudizialmente, anzi nella stessa sentenza si dà atto dell’insussistenza di un accertamento definitivo a suo carico in sede penale; il motivo è inammissibile;
invero, nella fattispecie trova applicazione ratione temporis ( ai sensi dell’art. 54, co. 3 d.l. n.83/2012) il nuovo testo dell’art. 360 co. 1 nr. 5 cod.proc.civ., in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012, sicché il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”-, dunque, il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”;
al compito assegnato alla Corte di Cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito;
nel caso di specie, la ricorrente non indica un fatto storico di cui il giudice abbia omesso l’esame, ma sostanzialmente lamenta che il giudice abbia apoditticamente ritenuto provato il comportamento distrattivo e fraudolento del professionista, senza fornire adeguata motivazione;
con il quarto motivo, l’Agenzia delle entrate censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in combinato disposto con l’art. 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.;
secondo la ricorrente, la sentenza della C.t.r. risulta in contrasto con il combinato disposto degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod.civ.;
la C.t.r. avrebbe , infatti, omesso un vaglio specifico delle movimentazioni bancarie in uscita e della documentazione al riguardo prodotta dalla società ricorrente, che non aveva assolto all’onere probatorio espressamente previsto dall’art.32 citato; il motivo è fondato e deve essere accolto;
ai sensi dell’art.32 d.P.R. n.600/1973, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina un’inversione dell’onere della prova,
dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti;
in particolare, si è detto che << in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione >> (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018; vedi anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30786 del 28/11/2018);
nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che fosse provata la non riconducibilità ad operazioni imponibili dei prelievi sul conto della società da parte del commercialista, che, come è pacifico tra le parti, agiva legittimamente in virtù di delega, tanto spesso da assumere il ruolo di “amministratore di fatto” ;
tali operazioni, quindi, erano riconducibili alla società stessa, la quale, per superare la presunzione legale di cui all’art.32 d.P.R. n.600/1973, aveva l’onere di dimostrare, con una prova specifica, la non riconducibilità dei prelievi ad acquisti attinenti all’attività imprenditoriale della società ed, in particolare, il comportamento fraudolento del professionista;
il giudice di appello, nell’affermare la non riconducibilità dei prelievi ad operazioni imponibili della società, perché effettuati dal commercialista, amministratore di fatto, al solo fine di appropriarsi dei relativi importi, prescinde completamente dalla dimostrazione di tale assunto, ritenendo sufficiente che la società avesse presentato denunzia all’autorità giudiziaria, senza esaminare se fossero state fornite le necessarie prove al riguardo;
con il quinto motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell’art. 132 delle disp. att. cod.proc.civ., secondo comma, n. 4), dell’art. 118 delle disp. att. cod.proc.civ. – vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod.proc.civ.;
l’Agenzia delle entrate rileva che, in riferimento alla sanzione per omessa autofatturazione con specifico motivo di appello, l’Ufficio aveva censurato la sentenza della C.t.p. di Milano, li dove ha ritenuto “non applicabile la sanzione del 10%, ex art. 6, ottavo comma, del d.lgs. n. 471/1997, essendo i prelievi, non acquisti imponibili privi di documentazione, bensì appropriazioni imputabili al sig. V.”;
in merito a ciò la C.t.r. ha affermato apoditticamente che “non si ritiene dovuta la sanzione prevista dall’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, non sussistendone, chiaramente attesi i fatti di causa, i presupposti di legge per la sua operatività”;
inoltre, secondo la ricorrente, la pronuncia risulta censurabile perché il giudice o di merito avrebbe omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero avrebbe indicato tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;
con il sesto motivo di ricorso la ricorrente censura l’omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso, decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ.;
secondo l’Agenzia delle entrate, attesa la sostanziale mancanza di motivazione dedotta nel precedente motivo, occorre ragionare per supposizione;
se, pertanto, si ipotizzasse che i giudici di secondo grado abbiano fatto discendere l’inapplicabilità di tale disposizione dalla presunta attività truffaldina, posta in essere dall’amministratore di fatto, relativamente alla quale penderebbe, tutt’ora, giudizio penale, ossia se la motivazione della pronuncia di annullamento del rilievo dovesse essere ricondotta al fatto che le operazioni poste in essere dal V. andavano qualificate come illegittime distrazioni, operate dallo stesso amministratore di fatto, la sentenza sarebbe comunque viziata;
il fatto decisivo, sarebbe anche qui rappresentato dall’attività truffaldina del V., circostanza, questa, assunta dalla C.t.r. come presupposto logico, ma al di fuori della valutazione ed indicazione del materiale probatorio;
l’illegittimità della pronuncia, secondo la ricorrente, deriverebbe dal fatto che i giudici di secondo grado non hanno indicato sulla base di quali elementi documentali o, comunque, probatori, abbiano basato il proprio convincimento in merito all’attività truffaldina del V. e la sentenza dovrebbe essere, pertanto, cassata;
i motivi, devono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, riguardando entrambi l’applicazione delle sanzioni;
essi rimangono assorbiti dall’accoglimento del quarto motivo; in particolare, la verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni consegue necessariamente all’esame sulla dimostrazione della non riconducibilità dei prelievi ad operazioni imponibili della società, perché effettuati dal commercialista, amministratore di fatto, al solo fine di appropriarsi dei relativi importi;
tale esame, come si è evidenziato nell’accoglimento del quarto motivo, non è stato effettuato dal giudice di appello, in violazione della presunzione legale di cui all’art.32 d.P.R. n.600/73;
con il settimo motivo la ricorrente censura la violazione dell’art. 36 del d.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell’art. 132 disp. att. cod.proc.civ., secondo comma, n. 4), dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.- vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc.civ;
relativamente all’Irap, l’Agenzia delle entrate aveva dedotto la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., per avere i primi giudici censurato l’operato dell’ufficio nella parte in cui aveva assunto, quale base imponibile Irap, l’intero ammontare dei ricavi;
orbene, su questo specifico punto, inerente alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo la ricorrente la C.t.r. non ha statuito;
al limite, si potrebbe dedurre dalla pronuncia che i giudici di secondo grado abbiano rinviato acriticamente alla sentenza di primo grado, ma anche in tal caso risulterebbe del tutto trascurata la doglianza esposta in appello, con cui l’Ufficio aveva rilevato la nullità della sentenza di C.t.p, in quanto affetta da vizio di ultrapetizione;
secondo l’Agenzia delle Entrate, la sentenza di secondo grado sarebbe affetta da nullità per omessa pronuncia in merito al motivo d’appello dedotto dall’Ufficio;
il motivo è fondato, in quanto la ricorrente deduce di aver contestato in appello il vizio di ultrapetizione, in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado in relazione alla statuizione sulla base imponibile dell’Irap, e non si ravvisa alcuna pronuncia sul punto da parte del giudice di seconda istanza;
con il primo motivo di ricorso incidentale, R. s.r.l ed il sig. M.R. censurano la motivazione contraddittoria circa i fatti rilevanti ai fini della determinazione dei maggiori redditi imponibili a fini Irpeg ed Irap, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ.;
secondo i ricorrenti incidentali, la sentenza impugnata va censurata per vizio di motivazione, nella parte in cui, ai fini Irpeg ed Irap, contraddice quanto affermato nella medesima motivazione circa la condotta illecita del sig. V.;
nello specifico, emergerebbe l’evidente contraddizione del percorso argomentativo dei giudici di secondo grado, atteso che, riconosciuta la gestione “autonoma” del V., la C.T.R. non avrebbe potuto affermare che i versamenti effettuati da soggetti terzi nei conti gestiti dal sig. V. costituissero materia imponibile in capo alla società odierna ricorrente;
il motivo è inammissibile, poiché denunzia la contraddittorietà della motivazione e non l’omesso esame di un fatto decisivo, secondo la nuova formulazione del n.5 dell’art.360, primo comma, cod. proc. civ.;
con il secondo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti censurano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 della I. 11 ottobre 1995 n. 423 e degli artt. 5 e 6, comma 3, d.lgs. n. 18 dicembre 1997 n.472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ. ;
secondo i ricorrenti, le sanzioni in questione dovevano essere sospese, considerata l’accertata condotta criminosa del sig. V., alla luce dell’art. 1 citato;
inoltre, ancor prima, in ossequio al disposto degli artt. 5 e 6 menzionati, le sanzioni in questione non sarebbero nemmeno state irrogabili e, dunque, si dovevano annullare in sede di appello, sia per l’evidente assenza di colpevolezza della società e del suo legale rappresentate, sia per il pacifico fatto per cui a denunciare penalmente il sig. V. fosse stata proprio la società, in persona del suo legale rappresentante;
con il terzo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti censurano la nullità della sentenza laddove ha confermato le sanzioni irrogate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc.civ.;
i motivi sono entrambi infondati e vanno rigettai per quanto detto in ordine all’accoglimento del quarto motivo di ricorso;
in conclusione, la Corte accoglie il primo, il secondo, il quarto ed il settimo motivo del ricorso principale, assorbiti il quinto ed il sesto e dichiarato inammissibile il terzo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo, il secondo, il quarto ed il settimo motivo del ricorso principale, assorbiti il quinto ed il sesto e dichiarato inammissibile il terzo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza Impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, se dovuto.
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