CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35014
Pretesa contributiva INPS – Cartelle esattoriali – Rapporto di lavoro degli infermieri “a chiamata”- Prescrizione dei contributi – Termine
Con sentenza del 11.2.15, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 16.10.08 del tribunale della stessa sede, ha annullato le cartelle esattoriali ed il preavviso di fermo amministrativo impugnati e di cui in atti, e condannato la R.A.H. al pagamento di euro 498.352 a titolo di contributi e sanzioni (somme notevolmente inferiori rispetto alla pretesa contributiva INPS portata dalle cartelle di quasi € 7 milioni di euro).
In particolare, esclusa l’efficacia diretta e riflessa del giudicato esterno formatosi in giudizio della medesima società nei confronti dell’INAIL, ed affermata la durata decennale del termine prescrizionale dei contributi sulla scorta della sentenza delle sezioni unite n. 6173/08, la Corte territoriale ha ritenuto che il rapporto di lavoro degli infermieri “a chiamata” -cui si commisurava parte cospicua dei contributi richiesti dall’INPS – non fosse di lavoro subordinato, in ragione delle modalità – occasionali e discontinue – della prestazione lavorativa; la sentenza ha quindi condannato a pagare le somme suddette, oltre sanzioni, precisando in motivazione che le sanzioni erano aggiuntive rispetto alle somme contributive (e ciò a differenza di quanto indicato per errore nel dispositivo letto in udienza, ove la somma oggetto di pronuncia era indicata come comprensiva di contributi e sanzioni).
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste con controricorso la società; M.P.S. spa ed Equitalia Sud spa sono rimaste intimate.
Con unico motivo si deduce ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 n.4 c.p.c. e 156, in ragione della immodificabilità del dispositivo nel rito del lavoro e del suo contrasto con la motivazione (che ha adottato un nuovo dispositivo).
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 1906 del 03/02/2015, Rv. 634195 – 01) che, nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza non è più modificabile da parte del giudice che ha emesso la decisione, sicché è radicalmente nulla la sentenza con la quale sia stato adottato un nuovo dispositivo, di contenuto diverso dal precedente.
(Nella specie, il giudice di appello aveva corretto, nel testo completo della sentenza, il dispositivo letto in udienza, in quanto inficiato da irrimediabile contrasto fra la prima parte, di rigetto della domanda di illegittimità del licenziamento, e la seconda, invece di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione con relative conseguenze retributive e contributive) (vedi altresì Sez. L, Ordinanza n. 21885 del 26/10/2010, Rv. 615354 – 01, secondo la quale il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicché le proposizioni contenute in quest’ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte e non sono suscettibili di passare in giudicato od arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile). Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla medesima corte territoriale in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima corte d’appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.