CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35057
Rapporto di lavoro – Autista – Pagamento di differenze retributive maturate a titolo di lavoro ordinario e straordinario – Prova
Rilevato
– che, con sentenza del 25 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da G.C. nei confronti di E. di F. e figlio s.n.c., alle cui dipendenze il primo operava quale autista presso i diversi cantieri dell’Emilia Romagna, avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive maturate a titolo di lavoro ordinario e straordinario, di indennità di trasferta di trasporto, di mensa e di TFR;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto rimasta sfornita di prova ogni deduzione dell’istante (in particolare a motivo della corrispondenza dell’orario riconosciuto a quanto comunicato dallo stesso ricorrente al responsabile della contabilità della Società), dovendosi pertanto escludere sia lo svolgimento regolare di due ore di lavoro straordinario sia del lavoro durante la giornata del sabato, avendo la Società provveduto al servizio di mensa, essendo la stessa esonerata dal pagamento dell’indennità di trasferta e di trasporto avendo la Società medesima provveduto, da un lato, al rimborso delle spese di alloggio, dall’altro, a mettere a disposizione anche del C. i mezzi di trasporto necessari per raggiungere il posto di lavoro, non dovuta pertanto alcuna integrazione del TFR;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre G.C., affidando l’impugnazione a sette motivi, in relazione alla quale la Società, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva;
– che nelle more il pubblico ministero ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso;
Considerato
– che, con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per essere stata questa emessa da un collegio diverso da quello innanzi al quale la causa era stata discussa, in cui era incluso il giudice pronunciatosi sulla causa in primo grado;
– che, con i successivi sei motivi il ricorrente contesta il merito della decisione imputando alla Corte territoriale, in una con l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la violazione e falsa applicazione della disciplina di legge e di contratto collettivo, nazionale (per il settore Edilizia Artigianato 1.10.2004) ed integrativo territoriale, relativa alla fattispecie de qua in ordine ai diversi istituti di cui era stata richiesta l’applicazione, dal lavoro ordinario, straordinario ed eseguito nella giornata del sabato (secondo e terzo motivo) all’indennità di mensa(quarto motivo), all’indennità di trasferta (quinto motivo) all’indennità di trasporto (sesto motivo) al ROL ed alla Cassa Edile in relazione ai quali si deduce altresì l’omessa pronunzia (settimo motivo);
– che il primo motivo merita accoglimento emergendo dall’intestazione dell’impugnata sentenza, recante l’indicazione dei componenti il Collegio decidente, tanto il nominativo del giudice che dagli atti risulta aver deciso la controversia in primo grado, evidentemente incompatibile, quanto la modifica del collegio decidente, evenienze che comportano la nullità della sentenza, dovendosi ribadire per quel che riguarda, in particolare il secondo degli indicati vizi, l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 2431/1995 e Cass. 3889/1999), per cui “nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell’atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale prevale sull’eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata, derivandone che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione ed il dispositivo letto In udienza della sentenza di appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione della causa e quello deliberante, né tale contrasto e la conseguente nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali
– che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, restando assorbiti tutti gli altri motivi e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che provvederà in conformità disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12194 - Nel rito del lavoro, la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità laddove, ove la motivazione sia coerente con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2452 - Se è vero che nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 marzo 2020, n. 6947 - Nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, tale…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 26082 depositata il 13 giugno 2019 - Violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è però…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19775 - Nel rito del lavoro, l'unica deroga al principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che sia stato depositato in cancelleria il testo completo di dispositivo e motivazione è prevista…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12441 - Nel rito del lavoro soltanto il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- FAQs per interventi ammessi a Superbonus 110%
FAQs per interventi ammessi a Superbonus 110% Faq del 17 febbraio 2023 In caso d…
- Split Payment : sanzioni e rimedi per gli errori i
Nei casi di emissione di fatture senza indicazione l’indicazione “scissione dei…
- Flat tax incrementale: requisiti soggettivi ed ogg
Con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) con il comma comma 55 viene st…
- Regime forfettario: i nuovi requisiti a seguito de
Il regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2014 art. 1 commi dal 54 all…
- Onere probatorio nel processo tributario alla luce
Con la riforma del processo tributario, disposta con la legge n. 130/2022, tra l…