CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35057
Rapporto di lavoro – Autista – Pagamento di differenze retributive maturate a titolo di lavoro ordinario e straordinario – Prova
Rilevato
– che, con sentenza del 25 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da G.C. nei confronti di E. di F. e figlio s.n.c., alle cui dipendenze il primo operava quale autista presso i diversi cantieri dell’Emilia Romagna, avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive maturate a titolo di lavoro ordinario e straordinario, di indennità di trasferta di trasporto, di mensa e di TFR;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto rimasta sfornita di prova ogni deduzione dell’istante (in particolare a motivo della corrispondenza dell’orario riconosciuto a quanto comunicato dallo stesso ricorrente al responsabile della contabilità della Società), dovendosi pertanto escludere sia lo svolgimento regolare di due ore di lavoro straordinario sia del lavoro durante la giornata del sabato, avendo la Società provveduto al servizio di mensa, essendo la stessa esonerata dal pagamento dell’indennità di trasferta e di trasporto avendo la Società medesima provveduto, da un lato, al rimborso delle spese di alloggio, dall’altro, a mettere a disposizione anche del C. i mezzi di trasporto necessari per raggiungere il posto di lavoro, non dovuta pertanto alcuna integrazione del TFR;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre G.C., affidando l’impugnazione a sette motivi, in relazione alla quale la Società, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva;
– che nelle more il pubblico ministero ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso;
Considerato
– che, con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per essere stata questa emessa da un collegio diverso da quello innanzi al quale la causa era stata discussa, in cui era incluso il giudice pronunciatosi sulla causa in primo grado;
– che, con i successivi sei motivi il ricorrente contesta il merito della decisione imputando alla Corte territoriale, in una con l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la violazione e falsa applicazione della disciplina di legge e di contratto collettivo, nazionale (per il settore Edilizia Artigianato 1.10.2004) ed integrativo territoriale, relativa alla fattispecie de qua in ordine ai diversi istituti di cui era stata richiesta l’applicazione, dal lavoro ordinario, straordinario ed eseguito nella giornata del sabato (secondo e terzo motivo) all’indennità di mensa(quarto motivo), all’indennità di trasferta (quinto motivo) all’indennità di trasporto (sesto motivo) al ROL ed alla Cassa Edile in relazione ai quali si deduce altresì l’omessa pronunzia (settimo motivo);
– che il primo motivo merita accoglimento emergendo dall’intestazione dell’impugnata sentenza, recante l’indicazione dei componenti il Collegio decidente, tanto il nominativo del giudice che dagli atti risulta aver deciso la controversia in primo grado, evidentemente incompatibile, quanto la modifica del collegio decidente, evenienze che comportano la nullità della sentenza, dovendosi ribadire per quel che riguarda, in particolare il secondo degli indicati vizi, l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 2431/1995 e Cass. 3889/1999), per cui “nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell’atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale prevale sull’eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata, derivandone che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione ed il dispositivo letto In udienza della sentenza di appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione della causa e quello deliberante, né tale contrasto e la conseguente nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali
– che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, restando assorbiti tutti gli altri motivi e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che provvederà in conformità disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli.