CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26026
INPS – Iscrizione alla Gestione commercianti – Esclusione – Attività di natura puramente gestionale e non di lavoro commerciale
Rilevato che
l’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei propri crediti S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza n. 733/2012 della Corte d’Appello di Bologna che, nel confermare la pronuncia di primo grado del Tribunale di Piacenza, ha accolto l’opposizione a cartella esattoriale proposta da D. R., disconoscendo l’obbligo della stessa, già iscritta alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 L. 335/1995 quale amministratore della C. Corner s.r.l., di iscriversi, per il periodo 1998-2001, anche alla Gestione Commercianti; la Corte riteneva che l’attività in concreto svolta dalla R. avesse natura puramente gestionale e non di lavoro commerciale, sicché l’iscrizione richiesta non poteva ritenersi giustificata; la R. è rimasta intimata;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. denunzia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 203 e 208 L. 662/1996, come interpretato dall’art. 12, comma 11, d.l. 78/2010, conv. con mod. in L. 122/2010 in relazione all’art. 2697 c.c., sostenendo che l’attività posta in essere dalla R. fosse da ritenere di natura anche commerciale e risultasse connotata dai caratteri di abitualità e prevalenza richiesti per l’iscrizione alla relativa Gestione; il motivo è infondato;
è pacifico che la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti (su cui, v. art. 1, co. 208 L. 662/1996, come interpretato dall’art. 12, comma 11, d.l. 78/2010, conv. con mod. in L. 122/2010; Cass., S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) è doverosa solo in quanto siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l’adesione al relativo regime (Cass. 19 gennaio 2016, n. 873);
nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che l’attività svolta, espressamente da essa indicata («il tenere rapporti con istituti di credito, lo stipulare contratti di lavoro subordinato e occuparsi dei colloqui preassuntivi o organizzare / turni di lavoro») esprimesse esclusivamente il ruolo «dell’imprenditore» esplicato dalla R. nella sua qualità di amministratore unico e quindi non ricorressero gli estremi per l’iscrizione, oltre che alla Gestione Separata, anche alla Gestione Commercianti;
non si può del resto ritenere un vizio di sussunzione, in quanto le attività indicate non necessariamente esulano da quelle proprie del mero amministratore societario;
d’altra parte l’ente previdenziale neppure indica quali siano le caratteristiche delle attività svolte dalla R. che, per loro contenuto, dovrebbero comportare un’esorbitanza rispetto alle funzioni amministrative, per integrare anche gli estremi del concreto lavoro in ambito di commercio, sicché il motivo palesa anche carenze sotto il profilo della necessaria specificità (art. 366 n. 4 c.p.c.); il ricorso va quindi rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 -quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
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