CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26034
Recure Inps di sgravi contributivi – Termine decennale di prescrizione – Interruzione attraverso la notificazione del verbale di accertamento
Rilevato che
la Corte d’Appello dell’Aquila, accogliendo il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Chieti, ha respinto, per quanto qui interessa, con sentenza n. 33/2013, l’opposizione di merito a cartella esattoriale proposta da G. L. C. s.p.a. inerente il recupero da parte dell’I.N.P.S. di sgravi contributivi; la Corte sosteneva che, al contrario di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, il termine decennale di prescrizione non fosse maturato e che, se anche si fosse ritenuto che il termine dovesse essere quinquennale, vi era stata interruzione di esso attraverso la notificazione del verbale di accertamento, che una corretta applicazione dell’art. 421 c.p.c. avrebbe imposto al primo giudice di acquisire agli atti, in luogo di affermare l’inammissibilità della relativa produzione perché effettuata successivamente allo spirare dei termini di costituzione in giudizio dell’ente previdenziale opposto;
la Corte riteneva altresì la fondatezza nel merito della pretesa I.N.P.S.;
G. L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’I.N.P.S., in proprio e quale mandataria della società di cartolarizzazione S.C.C.I. s.p.a., si è costituita mediante procura, mentre Equitalia è rimasta intimata;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso G. L. afferma, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 416, 420, 421 e 437 c.p.c., per avere la Corte ritenuto di acquisire come documento utile alla decisione il verbale ispettivo notificato, pur se non prodotto dall’I.N.P.S. con la memoria di costituzione, ma solo successivamente; il motivo è infondato;
in fatto è accaduto che l’I.N.P.S., pur avendo menzionato il verbale ispettivo come atto interruttivo della prescrizione fin dalla memoria di costituzione (così la sentenza impugnata, pag. 3, riga 9, sul punto non contestata), abbia dapprima chiesto termine per la produzione del predetto verbale, senza provvedervi nel corso di varie udienze di rinvio disposte dal giudice, salvo poi depositare il documento in cancelleria, comunque alcune udienza prima di quella in cui la causa fu infine discussa;
è quindi pacifico che il fatto storico per la cui prova il verbale ispettivo era necessario rispetto alla questione sulle prescrizione, fosse stato allegato dall’I.N.P.S. fin dalla memoria di costituzione di primo grado, il che integra il requisito richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte allorquando ritiene che i poteri istruttori possano essere esercitati soltanto «con riferimento a fatti allegati dalle parti» (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20055; Cass. 2 febbraio 2009, n. 2577; in senso analogo, sullo specifico punto, anche Cass. 28 marzo 2018, n. 7694); la richiesta di utilizzazione del documento a fini decisionali è poi palese nell’istanza di concessione di termine per la sua produzione, di cui è menzione nello stesso ricorso per cassazione, il che permette di escludere che non vi sia stato esercizio del corrispondente onere di impulso, nel senso della richiesta di acquisizione al materiale probatorio utilizzabile anche di quel verbale, pur se tardivamente prodotto, e ciò in ottemperanza ad un requisito richiesto da consolidato orientamento (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25374; Cass. 26 giugno 2006, n. 14731);
la specifica indicazione del verbale da parte dell’I.N.P.S., quale atto interruttivo della prescrizione, nonché la normale sussistenza di un accertamento, secondo id quod plerumque accidit, a fondamento dell’esercizio di una pretesa previdenziale di recupero contributivo, se non sono elementi sufficienti alla prova della concreta esistenza di tale verbale, individuano tuttavia elementi concorrenti che giustificano l’approfondimento istruttorio officioso sullo specifico punto, secondo la regola appunto che ammette tale possibilità allorquando si manifesti l’esistenza di piste probatorie in una situazione di semipiena, e come tale ancora insufficiente, probatio degli elementi decisivi (Cass. 1 agosto 2013, n. 18410); è del resto evidente che il verbale ispettivo, rispetto alla prescrizione quinquennale, è decisivo per ritenerne l’interruzione, sicché ricorrono anche i presupposti di indispensabilità che, in primo grado non diversamente da quanto richiesto ex art. 437 c.p.c. per il grado di appello, soprassiedono all’esercizio dei poteri istruttori officiosi (Cass. 29 settembre 2016, n. 19305); in tale quadro non ha rilievo il fatto che vi fosse stata decadenza dell’I.N.P.S. dalla indicazione dei mezzi di prova, in quanto l’acquisizione d’ufficio è permessa ed anzi, nel ricorrere dei relativi presupposti, è doverosa (Cass 25374/2017 cit.) al fine di consentire al processo di avvicinare il più possibile il raggiungimento della verità materiale (Cass. 16 ottobre 2015, n. 21006; Cass. 23 giugno 2015, n. 12902; Cass. 19305/2016 cit.);
pertanto è corretta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere legittimamente acquisito agli atti il verbale ispettivo, in quanto indispensabile a fornire prova dell’interruzione della prescrizione;
infine, a fronte della sussistenza dei presupposti di cui sopra, non ha rilievo il fatto, sottolineato dalla G. L., che il documento sia stato depositato dall’ente previdenziale pur dopo varie udienze di rinvio e mediante deposito, non preceduto da autorizzazione, in cancelleria;
infatti, pur potendosi ipotizzare la violazione del combinato disposto degli artt. 87 disp. att. c.p.c. e dell’art. 170 c.p.c., è palese che, ricorrendo i presupposti sopra esaminati, il documento avrebbe dovuto essere comunque acquisito, né il deposito di esso in cancelleria, avrebbe leso alcuna facoltà della ricorrente, salvo richiesta di termine a difesa onde prendere posizione su di esso, profilo su cui però non vi è questione;
in definitiva la sentenza di primo grado era errata, nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la produzione di quel verbale e quindi giustamente la Corte territoriale, stante anche l’effetto di conversione delle ragioni di nullità in motivi di gravame (art. 161 c.p.c), ha ritenuto l’utilizzabilità del documento e deciso nel merito anche sulla base di esso;
la ricorrente sostiene peraltro, nel contesto del medesimo motivo, che il verbale sarebbe stato necessario alla Corte anche per individuare il titolo della pretesa azionata dall’ente, sicché la sua acquisizione in corso di causa avrebbe in sostanza consentito l’ingresso tardivo di circostanze fattuali ormai precluse; anche tale assunto è infondato, in quanto è pacifico che l’I.N.P.S. abbia fatto riferimento, nella memoria di costituzione, al fatto che si trattava del recupero di sgravi fruiti da G. L. ai sensi della L. 183/1976 (ricorso per cassazione pag. 2 ultima riga e 3, prime due righe), così come che la cartella indicasse i periodi di riferimento (ricorso per cassazione, punto 15 di pag. 4), sicché la causa petendi risultava sufficientemente specificata e tale da radicare gli oneri probatori (principio pacifico: Cass. 9 marzo 2006, n. 5137; poi anche, in vari ambiti, Cass. 9 aprile 2018, n. 8680; Cass. 27 aprile 2017, n. 10428; Cass. 22 luglio 2014, n. 16639) e, quindi, di allegazione, sulla parte che pretendeva la fruizione degli sgravi;
viceversa non risulta, né vi è stata specifica censura della contraria affermazione contenuta nella sentenza di appello, che G. L. abbia dedotto specifici fatti giustificativi del godimento degli sgravi, non soltanto prima, ma neanche dopo la costituzione dell’I.N.P.S., come avrebbe potuto e dovuto fare, se davvero la cartella avesse avuto un contenuto insufficiente a definire la causa petendi e quest’ultima fosse stata chiarita solo nella memoria di costituzione dell’ente, nell’ambito delle attività regolate dall’art. 420 c.p.c.;
con il secondo motivo di ricorso per cassazione G. L. afferma la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d. Igs. 46/1999, per avere la Corte d’Appello totalmente ignorato il determinarsi di nullità della cartella per mancata indicazione, nell’ambito di essa, del verbale ispettivo precedentemente notificato cui essa conseguiva;
il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente, pur affermando genericamente di avere affrontato la questione «nei precedenti gradi di giudizio» non precisa, come era necessario al fine di far constare che si trattasse di profilo coltivato in sede di appello e quindi ancora suscettibile di trattazione in questa sede, se e come (ovverosia mediante riproposizione ex art. 346 c.p.c. o mediante impugnazione incidentale, dato che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile ogni profilo non attinente al merito), vi fosse stata sottoposizione di tale aspetto in sede di gravame;
a tal fine era necessaria la trascrizione dei passaggi essenziali da cui appunto emergesse che la questione fosse stata ritualmente proposta alla cognizione del giudice di appello, determinandosi altrimenti difetto di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, non potendosi rimettere tout court alla Corte la ricerca negli atti dei gradi precedenti di quanto in proposito accaduto o meno (Cass. 4 luglio 2014, n. 15367 Cass. 19 marzo 2007, n. 6331);
nulla va disposto rispetto alle spese, in quanto Equitalia è rimasta intimata, mentre l’I.N.P.S., pur avendo depositato procura, non ha poi svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.