CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26072
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Redditometro – Disallineamento tra indici di spesa e redditi dichiarati – Onere della prova
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che L.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina.
Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2007;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la Stenta assume la violazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la sentenza impugnata sarebbe stata sfornita di ogni e qualsivoglia motivazione, né sarebbe stato possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pronunzia impugnata;
che, col secondo, la ricorrente invoca violazione dell’art. 38 commi 4, 5 e 6 DPR n. 600/1973, nella formulazione all’epoca vigente, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di considerare la prova contraria offerta dalla contribuente, reputando oltre tutto assente qualunque onere probatorio e motivazionale in capo all’Ufficio;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che la sentenza impugnata ha non solo, sia pur sinteticamente, indicato i passaggi motivazionali (con l’essenziale richiamo alla procedura del c.d. redditometro) idonei a giustificare la decisione assunta, ma ha altresì confutato le affermazioni del giudice di primo grado circa l’onere probatorio, da quest’ultimo erroneamente attribuito all’Ufficio;
che il secondo motivo è parimenti infondato;
che, in tema di accertamento dell’imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile ratione temporis, l’ufficio finanziario è legittimato a risalire, secondo il meccanismo dell’art. 2727 cod. civ., da un fatto noto a quello ignoto, cioè alla sussistenza di un certo reddito, incombendo, invece, sul contribuente l’onere di provare che la circostanza su cui si fonda la presunzione semplice non corrisponde alla realtà (Sez. 6-5, n. 3445 del 14/02/2014);
che, in particolare, in tema di imposte sui redditi, qualora l’ufficio accerti induttivamente il reddito con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente è tenuto a fornirne la prova con documentazione idonea a dimostrare l’entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito (Sez. 6-5, n. 916 del 20/01/2016);
che la CTR ha mostrato di applicare i predetti principi, giacché a fronte di un “oggettivo disallineamento tra indici di spesa e redditi dichiarati”, ha valutato che la prova contraria fosse del tutto inesistente, né il ricorrente ha fornito elementi idonei a rilevare contraddizioni in tale valutazione;
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 deL 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 deL 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13.
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