CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26411
Tributi – Accertamento – Raddoppio dei termini – Presenza di seri indizi di reato tributario
Rilevato
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva parzialmente accolto l’appello di P.B. e L.C., quali soci della cessata C. S.a.s. in liquidazione, contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Piacenza. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione dei contribuenti contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, relativo agli anni 2003-2005;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 43 comma 3° DPR n. 600/1973, 1 commi 130, 131 e 132 I n. 208/2015 e 2 comma 3 D. Lgs. n. 128/2015;
che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la legge n. 208/2015 avesse inteso modificare le precedenti disposizioni con riferimento a tutti gli atti e non soltanto a quelli relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016 che, al 1° gennaio 2016, non erano ancora stati notificati;
che gli intimati non hanno resistito;
che il motivo è fondato;
che, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (Sez. 6-5, n. 17212 del 02/07/2018; Sez. 6-5, n. 11171 del 30/05/2016);
che i suddetti termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatola entro il 31 dicembre 2015 (Sez. 5, n. 26037 del 16/12/2016; Sez. 6-5, n. 11620 del 14/05/2018);
che la CTR non si è conformata ai predetti principi;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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