CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26455
Rapporto di lavoro – Svolgimento di mansioni superiori – Differenze retributive – Attività caratterizzata dal possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali – Prova
Rilevato che
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3891/2014, rigettava l’appello proposto da ATAC s.p.a., quale incorporante di M. s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma che, in accoglimento della domanda proposta da D.O., aveva condannato la società M., di cui il ricorrente era dipendente, al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo ottobre 2002-giugno 2008, pari ad euro 18.627,77 a titolo di svolgimento di mansioni superiori.
2. Il ricorrente, avente qualifica professionale di “capo operatore”, parametro retributivo 188, aveva dedotto di avere svolto mansioni di “capo unità tecnica”, parametro retributivo 205, in quanto, quale responsabile dell’impianto di Acqua Acetosa, aveva provveduto alla gestione dei mezzi (manutenzione) e del personale (organizzazione dei turni di lavoro, permessi, ferie e sostituzioni) nonché all’amministrazione del settore “rifiuti speciali”.
3. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, premetteva che la figura del “capo operatore” riguarda quei lavoratori che “… in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di significativo contenuto tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando altresì alle attività lavorative dello stesso”, mentre la figura del “capo unità tecnica” spetta a quei lavoratori che “…in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità di risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto…”.
3.1. Osservava che, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, era emerso che era l’appellato a programmare e disporre le manutenzioni periodiche effettuate sui mezzi; a decidere eventuali priorità nell’esecuzione di determinati lavori rispetto ad altri, valutandone la relativa urgenza e l’importanza; a provvedere alla rilevazione giornaliera delle presenze del personale, a organizzare i turni di lavoro e la c.d. “cicIazione” del personale; ad occuparsi dello studio e della soluzione dei problemi tecnici e della tenuta dei registri relativi ai rifiuti speciali.
3.2. Riteneva la Corte di appello che, sulla base degli elementi emersi, fosse provato lo svolgimento, nel periodo dedotto in giudizio, di mansioni proprie del superiore livello, in quanto l’attività svolta risultava caratterizzata dal possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità dei risultati.
4. Per la cassazione di tale sentenza ATAC s.p.a. ha proposto ricorso affidato ad un solo, articolato motivo. Ha resistito con controricorso D.O..
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dall’art. 1, lett. f, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).
Considerato che
1. Con unico articolato motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2095 e 2099 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’accordo per il rinnovo del C.C.N.L. autoferrotranvieri del 27 novembre 2000 (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Sostiene che dal raffronto delle declaratorie delle due qualifiche di “capo operatore” e di “capo unità tecnica” risulta che quest’ultima figura professionale è propria del dipendente che esercita un potere di gestione su un’intera unità operativa di tipo tecnico, mentre nel caso in esame gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale erano riconducibili ad attività di tipo tecnico-operativo comunque rientranti nella qualifica di appartenenza. Argomenta che il resistente svolse soltanto attività di coordinamento limitatamente agli operai dell’officina, mentre il “capo di unità tecnica” gestisce un’intera unità tecnica che si compone di personale sia operaio che amministrativo. Deduce che, anche in ordine all’attività concernente la gestione del registro dei rifiuti speciali, il resistente era sempre stato assistito da responsabile del Servizio Sicurezza Qualità e Ambiente della società. Censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riguardo alla valutazione e all’apprezzamento del materiale istruttorio da parte della Corte territoriale.
2. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla parte resistente per superamento del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., quale introdotto dall’art. 46, comma 17, legge n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
2.1. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma primo, della stessa legge ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 6007 del 2012 e 17060 del 2012, 15741 del 2013, 19969 del 2015, 20102 del 2016, 19979 del 2018). Nel caso in esame il giudizio di primo grado venne introdotto nel maggio 2009, prima dell’entrata in vigore della riforma, di talché il termine per proporre ricorso per cassazione resta regolato dal regime previgente (termine lungo annuale).
2.2. Il ricorso per cassazione risulta notificato il 10 giugno 2015, entro il termine di un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza di appello, avvenuta il 10 giugno 2014.
3. Il ricorso, seppure ammissibile, è tuttavia infondato
4. Premesso che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi dall’osservanza di tre fasi successive, e cioè dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n. 26234 del 2008; conformi, fra le molte: n. 28284 del 2009; n. 20272 del 2010; n. 8589 del 2015), deve osservarsi che tale procedimento risulta osservato compiutamente nella sentenza impugnata, la quale, fatto un richiamo alle risultanze istruttorie sulle mansioni svolte, non ha trascurato di individuare nella loro complessità i tratti differenziali e specializzanti del rivendicato parametro (205) rispetto al parametro di assegnazione (188), sottolineando la riconducibilità delle mansioni svolte nel parametro superiore.
4.1. In particolare, ha evidenziato che D.O. aveva ricoperto per molti anni la posizione di responsabile dell’impianto di Acqua Acetosa della società datrice di lavoro, operando con autonomia e assunzione di responsabilità: a lui erano riferibili l’attività di programmazione degli interventi sui mezzi, anche per quanto atteneva alle valutazioni dell’urgenza e dell’importanza; sempre all’attuale resistente erano riferibili le attività di programmazione dei turni e di gestione in genere del personale assegnato alla stazione; al medesimo facevano capo anche le attività concernenti la gestione dei rifiuti speciali. Tale insieme di mansioni correttamente sono state ricondotte nell’alveo della declaratoria della qualifica di “capo unità tecnica”, la quale richiede, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, oltre al possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, l’esercizio delle mansioni con margini di discrezionalità e di iniziativa, con responsabilità dei risultati riferibile alla gestione di unità operative di tipo tecnico.
5. In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016, conf. Cass. 1229 del 2019).
6. Anche la denuncia di violazione degli artt. 2095 e 2099 c.c. è inammissibile.
Essa, pur denunciando un’erronea ricognizione della fattispecie legale, in realtà allude ad una erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta previa ricostruzione dei fatti secondo un diverso apprezzamento di merito e non secondo la ricostruzione fattuale posta a base della sentenza impugnata.
6.1. Il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n.7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.
6.2. L’assunto secondo cui, in realtà, il resistente coordinava soltanto il personale operaio involge una diversa ricostruzione di fatto della vicenda, inammissibile in questa sede.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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