CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26468
Prestazione d’opera – Carattere oneroso – Onere probatorio
Rilevato che
– con sentenza in data 7 maggio 2015, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda avanzata da A. C. nei confronti della Fondazione G. e G. C., volta ad ottenere la somma richiesta a titolo di spettanze per l’attività di Direttore Responsabile del periodico “G. e S. del Brunello di Montalcino”;
– in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto di escludere, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, il carattere oneroso della prestazione d’opera svolta ritenendone, invece, la gratuità;
– per la cassazione della sentenza propone ricorso A. C., affidandolo a due motivi;
– resiste, con controricorso, S. C. C. anche quale fondatore, liquidatore e successore della Fondazione;
– il PM ha presentato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del primo motivo e per il rigetto del secondo e del terzo.
Considerato che
– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2697 e 2729 cod. civ., nonché dell’art. 20 Ter lett. A DPR 115/1965 relativamente alla ritenuta non onerosità del rapporto inerente la direzione del G. in capo al ricorrente con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla determinazione del quantum debeatur, mentre con il terzo motivo si deduce la violazione delle medesime disposizioni di legge in relazione alla quantificazione delle spettanze asseritamente dovute;
– tutti e tre i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati;
– va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., sui punto, Cass. n. 23893 del 23/11/2016), nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l’onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione;
– nel caso di specie, nondimeno, il giudice di secondo grado, con valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha escluso il carattere oneroso della prestazione svolta dal ricorrente sulla base dell’attività istruttoria esperita atteso che soltanto due dichiarazioni testimoniali deponevano per l’onerosità della prestazione ma la attendibilità delle stesse risultava grandemente ridotta per effetto dell’essere i testimoni entrambi attori in controversie aventi analogo contenuto promosse contro la Fondazione appellante;
– il rigetto del primo motivo comporta, ex se, il rigetto anche del secondo e del terzo, in particolare, con riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado, e precipuamente volto alla determinazione del quantum, una volta ritenuta la insussistenza della prova relativa all’an, va escluso che possa addivenirsi ad una decisione favorevole nella determinazione del quantum;
-alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto;
– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13.
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