CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26470
Agenzia di assicurazione – Accertamento ispettivo – Inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti – Modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo
Considerato in fatto
1. La Corte d’appello di Genova , in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato non dovute le somme pretese dall’Inps nei confronti di M.A.M. e di B.S., di cui al verbale di accertamento ispettivo dell’Istituto con il quale era stato ritenuto l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in forza del rapporto contrattuale con A. spa e con A. T. spa, quale produttori liberi di impresa di assicurazioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003 conv. con modif. in L. n. 326/2003.
2. Avverso tale pronuncia l’INPS, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. Hanno resistito i contro ricorrenti.
Con ordinanza n 19114/2018 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso alla sezione ordinaria la causa ravvisando la necessità di ulteriori approfondimenti pur a seguito delle sentenze di questa Corte n. 1768/2018 e n. 2279/2018.
Ritenuto in diritto
3. con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, l. n. 613/1966, 29, l. n. 160/1975, e 1, comma 202, l. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto, richiamandosi ai propri precedenti, che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni.
4. il ricorso è infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (cfr Cass. n. 1768 del 2018).
5. Tale superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018 della sesta sezione di questa Corte, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018).
6. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese del processo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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