CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 settembre 2019, n. 23053
Tributi – ICI – Società sportiva dilettantistica – Immobile destinato a impianto natatorio costruito, in virtù di diritto di superficie, su area comunale – Esenzione ex art. 7, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992
Rilevato che
1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia A.- società Dilettantistica Sportiva s.r.l. impugnava un avviso di accertamento ICI, notificatogli dal Comune di Carpenedolo (BS), relativo ad un impianto natatorio costruito, in virtù di diritto di superficie, su area comunale.
La ricorrente invocava l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 504 del 1992, attesa l’equiparazione a fini tributari delle società sportive dilettantistiche alle associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 90, l. n. 289 del 2002.
Resisteva il Comune osservando che la ricorrente, in quanto società a r.l., non rientrava tra i soggetti che, ai sensi dell’invocato art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs n. 504 del 1992, hanno diritto alla esenzione, essendo per definizione una società commerciale.
2. Con sentenza n. 34/2013 la Commissione tributaria provinciale di Brescia respingeva il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuale.
3. Avverso tale provvedimento proponeva appello la società A. riformulando le argomentazioni già svolte in primo grado in favore dell’esenzione e chiedendo l’annullamento dell’avviso impugnato.
Il Comune appellato si costituiva ribadendo a sua volta la legittimità dell’avviso per carenza del requisito soggettivo richiesto dalla norma che dava diritto alla esenzione.
4. Con sentenza n. 1887/64/15, depositata il 5/5/2015 e non notificata, la Commissione tributaria regionale di Milano – sez. distaccata di Brescia, in accoglimento dell’appello, dichiarava infondato l’avviso di accertamento impugnato e condannava il Comune resistente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Avverso tale sentenza il Comune di Carpendolo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la società contribuente.
Ritenuto che
1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la “violazione o falsa applicazione della lettera z) dell’articolo 7 del dlgs. n. 504/92 e dell’articolo 73 (già 87) del d.P.R. 917/86, alla luce dell’articolo 12 delle preleggi”. Deduce il Comune ricorrente che la CTR avrebbe errato là dove, nel valutare se la società A. aveva il requisito soggettivo di Ente non commerciale, si è riferita all’art. 90 della L. 289/2000 anziché all’art. 87 del d.PR 917/86, al quale espressamente rimanda l’art. 7, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 504 del 1992. Tale norma, rileva il ricorrente, esclude dal godimento della esenzione le società commerciali, nella quali rientrano le società di capitali, in quanto la scelta di siffatta forma societaria è di per sé indicativa dello scopo di lucro che un siffatto soggetto necessariamente persegue.
1.1. Il motivo è infondato.
La ricorrente ha invocato l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, il quale prevede l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma primo, lettera c), del d.P.R. n. 917/1986, – e cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali -, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Il tenore di tale norma, invero, esclude le società dal godimento del beneficio di esenzione, ed è sulla base di tale disposto che il Comune ricorrente sostiene la legittimità dell’avviso notificato alla società A., essendo quest’ultima una società a responsabilità limitata, come tale priva del requisito soggettivo richiesto dalla norma di cui si discorre.
Tuttavia, come sostenuto dalla contribuente e correttamente ritenuto dalla CTR, il citato articolo 7, comma 1 lett. i) del d.lgs n. 504 del 1992 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 90 della successiva legge n. 289/02 (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), secondo cui: “1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.
In virtù di quest’ultima norma vi è stata una equiparazione per legge delle società sportive dilettantistiche (SSD) alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali la stessa amministrazione finanziaria riconosce l’esenzione Ici ex art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 504/92.
Così, in particolare, prevede la Circolare 2/DF del 26 gennaio 2009, secondo cui: “(…) H) Le attività sportive.
L’esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002″
La richiamata equiparazione normativa comporta l’estensione dell’esenzione di cui si discorre anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro (qual è pacificamente l’odierna resistente, non essendo stata oggetto di contestazione tale circostanza), salvo solo il caso (non dedotto nel caso in esame) in cui, al di là della veste formale, queste ultime svolgano in concreto attività commerciale avente scopo lucrativo (v. Cass. sez. 5, 5/4/2019, n. 9614, Rv. 653650 — 01).
La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi, avendo accolto l’appello della contribuente osservando che “l’art. 90, L. 289/2000, al primo comma prevede espressamente che tutte le disposizioni tributarie riguardanti le ASD si applicano anche alle SSD costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro. … La difesa del Comune non coglie nel segno laddove nega l’esenzione sotto profilo che la società appellante, in quanto s.r.I. è società commerciale. Infatti, nell’art. 90 l. 289/2000 è chiaramente previsto, a fini tributari; un nuovo tipo di società che è appunto la società di capitali senza fini di lucro, e perciò stesso, non commerciale”.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza come per legge.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
– Respinge il ricorso;
Condanna il Comune ricorrente a pagare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 2.900,00, oltre rimborso spese forfettarie e neri fiscali e previdenziali di legge;
– Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
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