CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19369

Tributi – Accertamento sintetico – Redditometro – Possesso di beni indice di capacità contributiva – Incongruenza con reddito familiare – Individuazione risorse finanziarie disponibili – Omessa valutazione del giudice – Effetti – Nullità della sentenza

Ritenuto che

L’Agenzia delle Entrate notificava a A.M. un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, con il quale, sulla base del possesso di beni indice di capacità contributiva (possesso di numerose autovetture , tra cui una BMW di 26 cavalli fiscali; appartamento di 180 mq) determinava sinteticamente il reddito del contribuente in euro 124.624, a fronte di un reddito dichiarato di euro 11.562.

A.M. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 287 del 2011.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo rigettava con sentenza n. 40 del 11.4.2013.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

A.M. resiste con controricorso.

Considerato che

1. Il primo motivo denuncia:”Violazione degli artt. 36 comma 2 n. 4 e 6 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 cod.proc.civ”, in quanto la sentenza si è limitata a richiamare la motivazione del giudice di prime cure.

Il motivo è fondato. Il giudice di appello dichiara di “condividere integralmente” la motivazione della sentenza appellata “con la quale sono stati rimarcati gli errori di fatto e concettuali risultanti dall’avviso di accertamento quali la mancata considerazione dei redditi posseduti dal coniuge nonché la mancata disamina dei movimenti finanziari “. La motivazione ignora totalmente gli specifici motivi di appello (trascritti in parte a pag.7 del ricorso per cassazione) con i quali l’Ufficio contestava propriamente le affermazioni del giudice di primo grado richiamate acriticamente dal giudice di appello, osservando, tra l’altro, che: l’avviso di accertamento (alle pag. 4 e 5) prendeva espressamente in considerazione il reddito annuo dichiarato dalla coniuge pari ad euro 6.527, e non ad euro 65.270 come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, reddito che sommato a quello dichiarato dal marito, attestava la disponibilità da parte del nucleo familiare di complessivi euro 1.507 mensili, importo del tutto incapiente rispetto al possesso di tre autovetture e di un appartamento di mq 180, acquistato nel 2005 e gravato da mutuo ipotecario; con riferimento all’affermazione del giudice di primo grado, secondo cui non erano stati considerati i disinvestimenti, l’Ufficio appellante lamentava che, al contrario, I dati bancari offerti dal contribuente erano stati esaminati e che i prospetti indicati dall’appellato si riferivano principalmente ai motocicli non più considerati nel calcolo sintetico del reddito, mentre la semplice esibizione dei saldi di fine anno del conto corrente non consentiva di verificare il transito sul conto e la destinazione finale della somma di euro 130.000 ricavata dalla vendita dell’abitazione posseduta in precedenza (avviso accertamento trascritto a pag.15 ricorso per cassazione). I dati fattuali e le risultanze degli accertamenti esposti nei motivi di appello posti all’attenzione della C.T.R., sono stati ignorati dal giudice di appello che, limitandosi ad un mero richiamo a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è incorso nella fattispecie di motivazione meramente apparente, in totale elusione dell’obbligo di decidere motivatamente circa i punti controversi devoluti al suo giudizio.

2. Il secondo motivo denuncia:”Omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Art. 360 comma 1 n.5 cod.proc.civ”.

Il motivo è inammissibile perché formulato ai sensi del previgente art.360 n.5 cod.proc.civ., inapplicabile alla sentenza impugnata pubblicata a decorrere dal 11.9.2012.

3. Il terzo motivo denuncia: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod.proc.civ come modificato dall’art.54 del d.l. n. 83/2012.”

4. Il quarto motivo denuncia: “Violazione degli artt. 2727 e 2728 c.c., 38 comma 4, 5 e 6 DPR n. 600/1973 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ.”.

I motivi terzo e quarto sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, con assorbimento del terzo e quarto, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.