CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19381 – Ai fini dell’operatività della presunzione legale (relativa) di cessione, occorre che la differenza quantitativa, in negativo, tra beni esistenti e quelli acquistati, importati o prodotti risulti o a seguito della verifica fisica dei beni giacenti, oppure dal confronto – “differenza inventariale” – tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d), o di altra documentazione obbligatoria