CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19385 – Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo per l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali