CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24890 – In tema di procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo,, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, l’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, che nel prevedere la notifica all’INPS degli atti relativi attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell’Istituto tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, non esclude; la facoltà da parte dell’Istituto di farsi difendere da un avvocato esterno o da un legale del proprio ufficio.