CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24891

Appalto – Pretesa contributiva Inps – Cartella esattoriale – Sanzioni civili – Responsabile dell’inadempimento – Notifica di atti processuali

Rilevato che

Con sentenza del 20 gennaio 2016 n. 1092, La Corte d’appello di Milano respingeva l’appello dell’Inps e confermava la sentenza del Tribunale di Milano che in parziale accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale, promossa dalla H. spa dichiarava, per quanto ancora d’interesse, quest’ultima tenuta a corrispondere i contributi pretesi dall’Inps nella misura di € 155.880,71, con esclusione delle sanzioni civili spettanti al solo soggetto inadempiente G. srl.

In particolare, la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo la non debenza delle sanzioni civili da parte dell’appaltante H. spa nei casi di omissione nel pagamento dei contributi previdenziali da parte dell’appaltatore. Infatti, ad avviso della Corte del merito, la norma di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, milita nel senso di rafforzare non solo l’obbligazione retributiva a favore dei lavoratori dipendenti dalla società appaltatrice la cui prestazione è volta in favore del committente ma anche l’obbligazione contributiva a favore dell’istituto previdenziale consentendo a quest’ultimo di recuperare i contributi presso un soggetto diverso ma senza che ciò possa giustificare a carico del medesimo committente un accollo automatico anche delle sanzioni civili, le quali seppure sono un “accessorio” del credito contributivo, tuttavia, per la loro finalità punitiva sono applicabili ai soli soggetti che si sono resi inadempienti all’obbligo del versamento contributivo, in quanto la sanzione va a colpire solo i soggetti responsabili di tale inadempimento.

La Corte del merito rileva, infine, come l’art. 29 comma 2 d.lgs. 276 cit. è stato modificato dal DL 5/12 conv. in L. 35/12 e stabilisce che dalla solidarietà resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento e questa modifica non avrebbe fatto altro che rendere più chiara e definita un’esclusione che esisteva già prima di tale previsione, posto che nessuna ratio giustificava l’applicazione di sanzioni a carico di chi non era responsabile dell’inadempimento.

In ordine alla doglianza di H. spa sulla contestata tardività dell’opposizione per i vizi formali della cartella, la Corte d’appello ha ritenuto che tali vizi dovessero essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi che richiamano l’applicazione dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 46/99 che rinvia alla regolamentazione nelle forme ordinarie (artt. 617 e ss. c.p.c.) e non l’art. 24 del medesimo d.lgs. che prevede il termine di 40 gg. e riguarda l’opposizione nel merito della pretesa azionata; tale doglianza è stata comunque ritenuta superata, in quanto non vi era stata contestazione nel merito della pretesa contributiva (ma solo sulle sanzioni), pertanto, non vi era interesse all’esame dei motivi esposti nell’appello incidentale di H. spa che non riguardavano contestazioni in ordine all’ammontare dei contributi comunque dovuti da H. spa quale appaltante.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre H. spa resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo a cui resiste l’Inps con controricorso.

Considerato che

Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 29 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 276/03, così come modificato dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251/04, dell’art. 29 comma 2, così come modificato dall’art:. 1 comma 911 della legge n. 296/06, dell’art. 21 del DL 5/12, conv. nella L. 35/12 e dell’art. 11 comma 1, disp. prel. c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per il mancato riconoscimento della solidarietà passiva del committente con l’appaltatore anche nel pagamento delle sanzioni civili per l’inadempimento degli obblighi contributivi, in relazione al periodo 15 ottobre 2007 – 31 maggio 2009.

Con il motivo di ricorso incidentale, H. spa deduce la violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 46/99, in combinato disposto con gli artt. 617 e 615 c.p.c., nonché in relazione all’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per il mancato esame della domanda relativa alla illegittimità dell’iscrizione a ruolo della pretesa contributiva da parte dell’Inps, per essere stata erroneamente ritenuta proposta oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.

In via preliminare e dirimente, il ricorso principale è inammissibile, perché la notifica all’appaltatore quale soggetto obbligato principale nel pagamento dei contributi, e cioè, la G. srl (che è stato parte nei precedenti giudizi unitamente all’appaltante H. spa) è inesistente, perché il destinatario era sconosciuto all’indirizzo indicato (pur risultante dalla visura camerale) come da relata, allegata alla memoria illustrativa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. sez. un. 14594/16, 17577/20).

Nella specie, l’Inps non ha documentato alcuna circostanza a eccezionale da cui potesse dipendere il ritardo nella riattivazione con immediatezza del procedimento notificatorio.

Il ricorso incidentale, in quanto incidentale tardivo è inefficace, a ragione dell’inammissibilità del ricorso principale.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)” (Cass. n. 17707/21, 6077/15).

Attesa la soccombenza reciproca, s’impone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale e da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.