CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9510
Tributi – Accertamento – Iscrizione ipotecaria – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione
Rilevato che
1. Riscossione Sicilia spa propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 30/01/12 del 22 marzo 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria effettuata, ex art. 77, 1^ co., d.P.R. 602/73, a carico di M.G.B.; ciò in forza (tra le altre) della cartella di pagamento n. 299 2006 0001135727000 per HDD e recupero credito d’imposta 2000.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che tale iscrizione ipotecaria non fosse stata preceduta dalla regolare notificazione della cartella di pagamento; posto che la prova di tale notificazione era stata inammissibilmente fornita dall’agente per la riscossione mediante documentazione prodotta soltanto in copia e non in originale. Tale circostanza impediva altresì di verificare che la notificazione avesse avuto ad oggetto l’atto nella sua integrità, con conseguente preclusione a ritenerne comunque raggiunto lo scopo, ex art. 156 cod.proc.civ..
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla B..
L’agenzia delle entrate ha depositato controricorso deducendo l’avvenuto passaggio in giudicato dei profili concernenti il merito della pretesa impositiva, con la conseguente esclusiva legittimazione passiva in capo all’agente per la riscossione.
2.1 Con i sei motivi di ricorso, l’agente per la riscossione lamenta – ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione di legge, sotto i seguenti profili: – (primo e secondo motivo), artt. 26 d.P.R. 602/73 e 2712, 2714, 2719 cod.civ.; per avere la commissione tributaria regionale erroneamente negato, in assenza di disconoscimento, efficacia probatoria alla documentazione prodotta in copia; attestante l’avvenuta regolare notificazione della cartella in questione in data 9/12 maggio 2006, mediante deposito/affissione presso la casa comunale (vista l’assenza della destinataria), ed invio di comunicazione di avvenuto deposito tramite lettera AR, regolarmente ricevuta all’indirizzo di residenza della contribuente; – (terzo motivo), artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92; per non avere la commissione tributaria regionale considerato che l’iscrizione ipotecaria era stata comunque preceduta, nel 2008, dalla notificazione di intimazione di pagamento della cartella, non impugnata; – (quarto e quinto motivo), art. 156, 2^ co., cod.proc.civ.; per non avere la commissione tributaria regionale considerato che la contribuente non aveva contestato che la notificazione avesse avuto ad oggetto la cartella nella sua integrità, con conseguente idoneità al raggiungimento dello scopo, sanante di ogni eventuale vizio; né la B., ricevuto regolarmente l’atto, lo aveva impugnato nel termine di legge; – (sesto motivo) art. 112 cod.proc.civ.; per avere la commissione tributaria regionale annullato l’iscrizione ipotecaria e la cartella assumendo che la notificazione fosse inidonea al raggiungimento dello scopo, nonostante che la contribuente si fosse limitata, nell’unico motivo di appello, a contestare l’avvenuta notificazione.
2.2 Sono fondati, con assorbimento delle altre censure, i primi due motivi di ricorso; unitariamente trattati.
Nell’originario ricorso in opposizione (allegato per autosufficienza al ricorso per cassazione) la B. aveva eccepito l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per non avere precedentemente ricevuto la notificazione della cartella di pagamento in questione.
Tale assunto era stato disatteso dal primo giudice (sent. CTP Trapani n. 113/01/2008), il quale aveva rilevato come dalle produzioni effettuate in giudizio dall’agente per la riscossione dovesse, invece, ritenersi che la notificazione della cartella in questione si fosse regolarmente perfezionata mediante deposito e relativa comunicazione informativa, tramite lettera AR (a mezzo del servizio postale universale, come consentito dall’art. 26 d.P.R. 602/73: Cass. nn. 16949/14; 23511/16 ed altre).
Ora, il motivo di appello proposto dalla contribuente ebbe ad oggetto la circostanza che la prova così ravvisata dal primo giudice fosse stata desunta da documentazione versata in atti, non in originale, ma soltanto in copia.
Questo motivo di appello ha trovato accoglimento, da parte della commissione tributaria regionale, in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 2719 cod.civ., posto che: – la prova della notificazione poteva legittimamente desumersi, in assenza di espresso disconoscimento della sua conformità all’originale, anche dalla copia fotostatica dell’avviso di ricevimento e delle altre risultanze del processo notificatorio (così come ritenuto dal primo giudice); – la generica eccezione di produzione soltanto in copia, invece che in originale, di tale documentazione (così come opposta dalla contribuente tanto in primo grado, quanto nell’atto di appello) non integrava ‘espresso disconoscimento’ della conformità della copia all’originale, quanto mera affermazione di una pretesa regola di giudizio (radicale ed assoluta inidoneità probatoria della copia, in quanto tale) contrastante con quanto stabilito dalla disposizione da ultimo citata.
La decisione qui censurata non si è dunque conformata al principio secondo cui: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre); contravvenendo, al contempo, all’indirizzo in base al quale: “La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (Cass. nn. 7775/14; 7105/16; 12730/16).
Né poteva il giudice di appello invalidare l’iscrizione ipotecaria e la cartella di pagamento sul presupposto che la notificazione di quest’ultima non fosse stata provata con riguardo all’atto nella sua integrità; ciò perché la contribuente aveva contestato di aver ricevuto il plico, non anche la mancata integrità di quest’ultimo. Sicché, nell’affrontare d’ufficio tale profilo, il giudice di appello ha anche indebitamente valicato i limiti della domanda; non risultando contestato dalla contribuente neppure che i documenti della procedura di notificazione prodotti in giudizio si riferissero effettivamente alla cartella in oggetto (in essi numericamente identificata).
Ricorreva, sotto questo profilo, l’ulteriore principio secondo cui “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. 15795/16 ed altre).
La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod.proc.civ., mediante rigetto del ricorso introduttivo della parte contribuente in relazione alla cartella di pagamento n. 299 2006 0001135727000. Le spese si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
– accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito ex art. 384 cod.proc.civ., rigetta il ricorso introduttivo della contribuente per quanto concerne la cartella di pagamento n. 299 2006 0001135727000;
– pone a carico della contribuente le spese del presente giudizio di legittimità a favore di parte ricorrente Riscossione Sicilia spa, che liquida in euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le spese nei confronti della controricorrente Agenzia delle Entrate, ed in relazione ai gradi di merito.
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