CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9516
Tributi – Cartelle di pagamento – Notifica a mezzo posta – Consegna a mani di un addetto alle pulizie – Mancato invio di raccomandata informativa – Notifica non valida – Preavviso di fermo amministrativo – Atto impugnabile autonomamente – Annullamento
Ritenuto in fatto
Equitalia Sud s.p.a. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 103/37/2012 depositata il 26.4.2012 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’originario ricorso del contribuente A.C. avverso un preavviso di fermo amministrativo, fondato su tre cartelle di pagamento.
La CTR ha ritenuto che il preavviso di fermo fosse atto autonomamente impugnabile e che le cartelle di pagamento, notificate a mani di un addetto alle pulizie necessitassero, dell’invio di una raccomandata informativa al destinatario.
Nei confronti della suddetta pronuncia Equitalia sud s.p.a. propone ricorso per cassazione, notificato in data 3.12.2012 sulla base di due motivi.
Il contribuente si è costituito con controricorso, illustrato con memoria, eccependo il giudicato formatosi sul capo della sentenza in cui espressamente la CTR aveva accertato che il ricevente delle notifiche non era il portiere ma una addetta alle pulizie.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso deduce la ricorrente la nullità della sentenza per omesso esame del motivo di appello afferente l’impugnabilità della comunicazione preventiva di fermo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Il motivo non è fondato. La CTR, richiamando la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto il preavviso di fermo atto autonomamente impugnabile essendo evidente l’interesse del contribuente ad evitare l’adozione di misure restrittive nei suoi confronti.
Costituisce, ormai, ius receptum da parte di questa Corte Suprema che “Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448” (Cass. SS.UU. n. 10672/2009, n. 11087/2010 e n. 26196/2011).
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR omesso di valutare la specialità della normativa che consente all’Agente per la riscossione dei tributi di notificare ex art. 26 DPR 602/73 con applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario che non impongono di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale e, con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere, senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario.
2. a. Il motivo è inammissibile. La CTR ha affermato testualmente: “per di più il contribuente dimostra che il ricevente delle suddette notifiche non sarebbe stato il portiere, ma una addetta alle pulizie…” e ha ritenuto che la procedura di notifica a un addetto alle pulizie non fosse perfezionata senza l’inoltro della raccomandata informativa al destinatario.
Tale “ratio decidendi” non è stato fatto oggetto di specifica impugnazione. Al contrario la ricorrente ha fondato il proprio ricorso sulla circostanza che tutti gli avvisi di accertamento, sia del preavviso di fermo, sia delle cartelle esattoriali fossero stati sottoscritti dal portiere, sig, B..
Risulta a tale stregua non osservato dalla ricorrente il consolidato principio secondo cui è sufficiente l’omessa impugnazione di una ragione autonoma logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione per determinare l’inammissibilità anche del gravame proposto avverso le altre, non potendo le singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, quand’anche fondate, comunque condurre all’annullamento della decisione stessa (v. Cass., 11/1/2007, n. 389) in quanto l’eventuale relativo accoglimento non incide sulla ratio decidendi non censurata, su cui la sentenza impugnata resta pur sempre fondata (v. Cass., 23/4/2002, n. 5902), per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/7/2005, n. 14740, V. altresì Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 14/7/2011, n. 15449).
Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna Equitalia Sud s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1500,00 oltre accessori.
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