CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9563
Avvocato e procuratore – Onorari – Tariffe professionali – Giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – Onorari – Tariffe relative ai procedimenti contenziosi – Applicabilità – Fondamento
Fatti di causa
1. – L’avvocato F.P. proponeva opposizione avverso il decreto del 10 maggio 2012 con cui il giudice delegato del Fallimento M. s.r.l. provvedeva a liquidare dei compensi per l’attività professionale da lei svolta in favore della curatela nel giudizio di reclamo della sentenza di fallimento proposto dalla società fallita. La professionista domandava la liquidazione di € 10.988,43 in luogo dell’importo che era stato liquidato in ragione di € 4.635,00.
Il Tribunale di Cosenza rigettava il reclamo con decreto del 12 dicembre 2012.
2. – Quest’ultimo provvedimento è impugnato per cassazione dall’avvocato F.P. con un ricorso basato su due motivi. La Curatela fallimentare, intimata, non ha svolto difese nella presente sede
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 24 I. n. 794/1942 e la violazione dell’art. 11 d.m. n. 127/2004.
Assume la ricorrente che aveva errato il Tribunale nell’ancorare la quantificazione del compenso al criterio di cui al paragrafo VII Tabella A del tariffario forense, il quale prevedeva che per i procedimenti speciali innanzi alla Corte di appello la somma da liquidare fosse compresa tra € 310,00 e € 2.160,00. Infatti, il giudice del reclamo non aveva considerato che nel giudizio patrocinato erano insorte contestazioni che avevano indotto la Corte all’adozione di plurimi provvedimenti istruttori e all’acquisizione di atti integrativi delle difese. Rileva, in proposito, che in tale evenienza avrebbero dovuto applicarsi gli onorari di cui ai paragrafi I, II e IV della tabella A del d.m. n. 127/2004: infatti, a norma dell’art. 11, comma 2, del detto decreto i procedimenti camerali sono soggetti alle tariffe relative ai procedimenti contenziosi qualora insorgano contestazioni in cui esame è devoluto al giudice della cognizione.
Il secondo motivo censura il decreto impugnato per violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c. e per violazione dell’art. 5 d.m. n. 127/2004; il motivo denuncia altresì violazione di legge per difetto di motivazione in relazione ai commi 6 e 7 dell’art. 111 Cost.. Osserva la ricorrente che la liquidazione risultava essere inferiore al minimo tariffario consentito per le cause di valore indeterminabile, che era pari a € 2.095,00. Rileva, inoltre, che il Tribunale aveva mancato di considerare che in considerazione della particolare importanza della causa per l’oggetto, per le questioni giuridiche trattate e per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili, gli onorari potevano essere liquidati sino al limite massimo previsto per le controversie di valore fino a € 516.500,00; lamenta, in particolare, che il giudice del reclamo aveva mancato di spendere alcuna motivazione sugli argomenti da lei svolti per dar conto del diritto al maggior compenso.
2. – Il primo motivo è fondato.
L’istante fa questione della erronea liquidazione degli onorari giudiziali, non anche dei diritti di avvocato: assume che i detti onorari non potessero essere determinati secondo la voce unica di tariffa riservata ai procedimenti speciali e concorsuali (paragrafo VII della Tabella A nel d.m. n. 127/2004), ma andassero quantificati secondo i criteri fissati per i giudizi contenziosi; trattandosi di giudizio avanti alla Corte di appello rileverebbero, allora, le voci di tariffa previste, per le singole attività svolte, dalla tabella A, paragrafo IV del cit. d.m. n. 127/2004.
Ora, l’art. 11 d.m. n. 127/2004 prevede, al primo comma, che gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi siano liquidati tenendo conto dell’opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso. La previsione non si applica, tuttavia, ai procedimenti speciali che abbiano natura contenziosa, come si desume dal secondo comma dello stesso art. 11, secondo cui ove nei procedimenti di cui comma 1 sorgano contestazioni in cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II e IV della tabella A della tariffa.
Ora, il giudizio di reclamo ha senz’altro natura contenziosa, come riconosciuto in più occasioni da questa Corte (tra le pronunce più recenti: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31191; Cass. 22 dicembre 2017, n. 30893; Cass. 4 settembre 2017, n. 20719; in massima cfr. Cass. 22 dicembre 2016, n. 26771).
Discende da ciò che ha errato il Tribunale di Cosenza nel liquidare l’onorario della ricorrente facendo riferimento alla tariffa contemplata per i procedimenti speciali di cui all’art. 11 cit..
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, giacché il giudice di rinvio dovrà provvedere a una nuova quantificazione dell’onorario applicando le voci relative al paragrafo IV della tabella A della tariffa di cui al più volte menzionato d.m. n. 127 del 2004.
3. – Il provvedimento impugnato va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Cosenza, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Cosenza, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.