CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10950
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Motivazione apparente – Nullità della sentenza
Rilevato che
– Con sentenza n. 4099/9/17 depositata in data 13 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (in seguito, la CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti della società E. Srl (in seguito, la contribuente) avverso la sentenza n. 8688/21/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (in seguito, la CTP) che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento per Dazi doganali all’importazione, IVA 2011 e provvedimento irrogazione sanzioni 2013 e contro il provvedimento di irrogazione sanzioni;
– La CTR confermava la decisione di primo grado, nel merito, ritenuta non raggiunta la prova delle riprese. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deducendo due motivi. Resiste con controricorso la contribuente.
Considerato che
– Con i primo e il secondo motivo – dedotti ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente della sentenza;
– Il motivo è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciatile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);
– Nel caso di specie, la motivazione che conferma nel merito la ripresa è circoscritta alla seguente locuzione: “la mancanza di prove concrete relative alla condizione di controllo del licenziante sul produttore, né sul fatto che il licenziante condizionasse l’attività della società fabbricante impedisce l’accoglimento dell’appello. Il fatto poi che le royalties fossero dovute solo sulle merci vendute e non anche su quelle a magazzeno [rectius magazzino] contrasta con la normativa relativa alla valutazione delle merci stesse”. Manca innanzitutto l’esposizione del fatto, come pure l’esposizione dei motivi di appello e dunque l’individuazione del thema decidendum, cui la CTR doveva dare corrispondente risposta, qualsiasi previsione di legge applicabile e la logica espositiva a tratti non è chiara, e la motivazione si colloca così all’evidenza al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza della S.C.;
– Pertanto, il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, e per il regolamento della spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.
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