CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33549 – Alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società di capitali estinta, determinandosi invece un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione