CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33625 – Affinché i contributi erogati alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica siano esclusi dalla base imponibile dell’IRAP, è necessario che la legge preveda espressamente la destinazione del contributo alla copertura di uno specifico costo non deducibile ai fini della stessa imposta