CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33705

Inefficacia del licenziamento orale – Offerta della propria prestazione lavorativa – Termine di notifica di carattere ordinatorio – Rinnovazione dell’istruttoria

Rilevato

che la Corte di Appello di Genova, con sentenza depositata in data 24.1.2014, accogliendo parzialmente il gravame interposto da O. di G.G. & C. s.n.c., nei confronti di D.C., avverso la sentenza del Tribunale di Savona che aveva accolto la domanda della lavoratrice, diretta ad ottenere il riconoscimento della inefficacia del licenziamento orale intimatole dalla società il 31.8.2010 ed il pagamento delle retribuzioni dal 13.10.2010, data di spedizione della raccomandata contenente l’offerta della propria prestazione lavorativa, nonché le differenze retributive per ferie, permessi, straordinario e TFR, maturate a seguito del lavoro svolto, in qualità di cameriera, presso la gelateria gestita dalla resistente, a partire dall’1.4.2010, condannava l’appellante a corrispondere alla C. la retribuzione dalla data della notifica del ricorso in primo grado;

che per la cassazione della sentenza ricorre la società sulla base di due motivi;

che la C. è rimasta intimata;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 115, 132 c.p.c. e, comunque, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c. per nullità della sentenza e/o del procedimento per mancato rispetto dei termini liberi a comparire, nonché comunque violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alle spese di primo grado, e si lamenta che la Corte di merito sia incorsa nell’errore di non avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e, dunque, di non avere preso atto della nullità degli atti di quel giudizio e di avere rinnovato l’istruttoria orale, ma di essere andata ultra petita, anche perché non ha provveduto alla rinnovazione della c.t.u. in primo grado, così pregiudicando la società, a carico della quale, senza giustificazione, sono state poste le spese di primo grado; 2) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della I. n. 604 del 1966, perché la Corte di merito non ha considerato che l’impugnazione del licenziamento era da considerarsi inefficace, perché il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato senza essere stato preceduto dalla impugnativa stragiudiziale ed in ogni caso oltre 180 giorni dalla medesima del 7.10.2010 che, benché non pervenuta alla O., costituisce in ogni caso prova della conoscenza del licenziamento da parte della lavoratrice;

che il primo motivo non è fondato; ed invero, la Corte di merito ha accolto l’eccezione sollevata dalla società in merito al fatto che, nel caso di specie, non è stato rispettato il termine di trenta  giorni previsto dall’art. 415, quinto comma, del codice di rito, visto che la notifica è successiva al 4.1.2012, data di spedizione dell’atto e l’udienza fissata dal giudice è quella del 2.2.2012; pertanto, ha correttamente disposto la rinnovazione dell’istruttoria nel contraddittorio della parte appellante, non costituitasi in primo grado, nel pieno rispetto delle regole del contraddittorio stesso e del diritto di difesa delle parti. Al riguardo, è peraltro da osservare che non si ravvisa la violazione dell’art. 112 c.p.c., per la deduzione della quale, in sede di legittimità, sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, la pronunzia su una domanda non proposta; la qual cosa non si palesa nel caso di specie, in cui, nella sostanza, viene in considerazione l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda; attività, quest’ultima, che integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7932/2012; 20373/2008);

che, per quanto attiene alla doglianza inerente alla mancata rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado, la parte ricorrente non specifica sotto quale profilo ne sarebbe rimasta pregiudicata, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità della denunzia svolta dalla ricorrente;

che, per quanto attiene alla censura relativa alle spese, si osserva che, motivatamente e condivisibilmente, la Corte distrettuale ha compensato per un terzo le spese, in considerazione dell’accoglimento della eccezione preliminare, ponendo a carico della società la restante parte, in quanto la stessa è rimasta soccombente in relazione a tutte le altre domande, ben più rilevanti dal punto di vista economico;

che neppure il secondo motivo può essere accolto, in quanto la Corte di Appello ha messo correttamente in evidenza, conformemente agli arresti giurisprudenziali consolidati della Corte di legittimità che <<in relazione ad imprese assoggettate alla disciplina sui licenziamenti individuali di cui alle leggi nn. 604 del 1966 e 108 del 1990, il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e, come tale, da un lato, non richiede impugnazione del termine di decadenza di cui all’art. 6 della I. n. 604 del 1966 e, dall’altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e, quindi, sul diritto del lavoratore alla retribuzione sino alla riammissione in servizio>>; che per le considerazioni svolte in precedenza, il ricorso va respinto;

che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché D.C. non ha svolto attività difensiva;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.