CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4270
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Accordo di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari
Rilevato che
M.F. ricorre per cassazione contro il decreto col quale il Tribunale di Roma ne ha respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 7 e 9 della I. n. 3 del 2012;
l’O.c.c., in persona del professionista designato avv. P., non ha svolto difese.
Considerato che
I. – dal decreto si evince che la proposta di accordo aveva contemplato la falcidia dei crediti erariali privilegiati diversi dall’Iva, con pagamento in misura dell’8 % del totale e la riduzione al chirografo della parte residua, e inoltre il pagamento generale dei crediti chirografari al 7%.
II. – il tribunale ha respinto il reclamo ritenendo ostativa la prevista falcidia dei crediti privilegiati, a prescindere dalla prospettata precedenza temporale dei pagamenti a essi riferibili;
III. – con l’unico motivo il ricorrente si duole della pronuncia perché la ritiene assunta in violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 cost., 2740 e 2741 cod. civ., 8, 11, e 12 della I. n. 3 del 2012; in sintesi, sostiene non essersi considerata, da un lato, l’evoluzione del quadro giurisprudenziale in materia, teso a consentire (dopo C. giust. 7-4-2016, causa C-546/14) anche per il concordato preventivo il pagamento parziale del debito Iva, ove migliore rispetto al trattamento ottenibile nell’ambito del fallimento; e dall’altro che nella concreta fattispecie il piano di ristrutturazione aveva rappresentato l’importo massimo recuperabile dal debitore nelle condizioni date, non esistendo alcun patrimonio liquidabile ed essendo invece il parziale pagamento dei crediti dipendente dalla sola possibilità del debitore di continuare a lavorare;
IV. – il ricorso è manifestamente fondato; il tribunale di Roma ha respinto il reclamo ritenendo che il piano proposto, “nel prevedere la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e di crediti in origine chirografari, viola pertanto le posizioni dei creditori privilegiati, ed è quindi inammissibile per manifesta ragione attinente alla relativa fattibilità giuridica”;
tale affermazione, argomentata con riferimento ai principi in materia di privilegio generale operanti indistintamente su tutti i beni del debitore, è in contrasto con la previsione dell’art. 7 della I. n. 3 del 2012 come modificata dall’art. 18 del d.l. n. 179 del 2012, convertito in I. n. 221 del 2012, la quale consente di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
ben vero questa Corte ha già avuto modo di riconoscere una tal possibilità, a condizione che dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (v. Cass. n. 26328-16); il tenore della normativa dettata per l’accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile conforta l’orientamento, essendo stabilita la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari;
V. – occorre precisare che, nella sua stesura originaria, la norma escludeva la falcidia in riferimento al regime dell’Iva (oltre che per gli altri crediti descritti dalla disposizione), e in ciò costituiva il principale tratto di differenziazione rispetto al regime del concordato preventivo;
codesto tratto di differenziazione è stato infine eliminato per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, giustappunto “limitatamente alle parole: «all’imposta sul valore aggiunto» ” (v. C. cost. n. 245-19);
nella fattispecie neppure è necessario indugiare su codesto aspetto, poiché il tribunale ha premesso che l’accordo aveva prospettato la falcidia dei privilegiati crediti erariali “diversi da quelli relativi all’Iva”; ne segue che il decreto deve essere cassato;
VI. – segue il rinvio al medesimo tribunale di Roma affinché, in diversa composizione, rinnovi l’esame uniformandosi al principio di diritto sopra esposto;
il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.
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