CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5320 – Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, secondo comma, n. 4), legge fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, e in difetto della produzione di uno di essi il tribunale deve disporne l’ acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove sono custoditi