CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2018, n. 16035
Lavoratori trasferisti – Prestazione svolta in luoghi sempre variabili e diversi – Determinazione del reddito – Assoggettabilità al regime di cui all’art. 51, co. 6, DPR 916/1986
Rilevato che
con sentenza del 27.1.2011 – 15.2.2011 ( nr. 117 del 2011), la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda intesa ad ottenere l’accertamento negativo dei crediti contributivi (di cui al verbale ispettivo notificato dall’INPS l’8.6.2007), relativamente ai lavoratori cd. «trasferisti», dipendenti della E. di T.V. & V.P. s.n.c. (di seguito E.);
la Corte territoriale, per quanto qui rileva, riteneva che, ai fini della applicazione della disciplina di cui all’art. 51, comma 6, DPR nr. 916 del 1986, non fosse rilevante la circostanza – pacifica in causa – della non corresponsione dell’indennità nei casi in cui la prestazione venisse resa nell’ambito del Comune di Asti, ove aveva sede l’azienda, ovvero nei casi di assenza del lavoro, quanto il fatto che la prestazione dei dipendenti si svolgesse in luoghi «sempre variabili e diversi»;
contro tale pronuncia ha proposto ricorso la società E., affidato ad un unico ed articolato motivo di censura, con cui ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. nr. 917 del 1986, art. 51, commi 5 e 6, nonché – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – l’omessa ed insufficiente motivazione per avere la Corte di merito ritenuto che i contributi dovuti sull’indennità corrisposta ai propri dipendenti dovessero essere assoggettati al regime di cui all’art. 51, comma 6, cit., dunque commisurati al cinquanta per cento del valore dell’indennità, nonostante detta indennità non venisse corrisposta allorché essi prestavano, come accadeva in via prevalente, la prestazione lavorativa nell’ambito del Comune di Asti;
l’INPS e l’INAIL hanno resistito con controricorso; l’INPS ha eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso, per aver la società già proposto ricorso in cassazione avverso la medesima sentenza; l’INAIL ha depositato memoria;
Considerato che
l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS è infondata: l’Istituto non ha prodotto la notifica di un precedente ricorso e la cancelleria ha rilasciato, in data odierna, documentazione che esclude la denunciata situazione;
il motivo di cui all’odierno ricorso, quanto alla censura di violazione di legge, è fondato;
in argomento, è intervenuto il D.L. nr. 193 del 2016, art. 7 quinquies, (conv. con legge nr. 225 del 2016), il quale, nel dettare disposizioni in materia di «Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasferisti», ha disposto, al comma 1, che «l’art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917», debba interpretarsi «nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta», precisando poi, al comma 2, che «ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui all’art. 51, comma 6, del testo unico di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al medesimo art. 51, comma 5»;
al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia nr. 27093 del 15.11.2017, affrontando in modo esaustivo la questione, hanno affermato, tra l’altro, il seguente principio di diritto: «il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7 quinquies (convertito dalla legge 1 dicembre 2016, nr. 225) – che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di «interpretazione autentica» del comma 6 dell’art. 51 del TUIR […] – risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117 Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell’art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito»; nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto la società ricorrente tenuta a corrispondere i contributi INPS nella misura di cui al comma 6 dell’art. 51 DPR nr. 916 del 1986, sul presupposto che la prestazione dei dipendenti si svolgesse in luoghi «sempre variabili e diversi», nonostante risultasse «pacifico» che l’indennità di trasferta non venisse corrisposta nei casi in cui l’attività fosse resa nell’ambito del Comune di Asti, ove aveva sede l’azienda, ovvero nei casi di assenza dal lavoro;
in tal modo, la Corte distrettuale ha erroneamente interpretato l’art. 51 comma 6 cit., difettando, quanto meno, il requisito della corresponsione «in misura fissa» dell’indennità di trasferta e, quindi, uno degli elementi richiesti dalla norma, nel testo risultante dall’art. 7 quinquies cit.; la sentenza deve essere, pertanto, cassata; non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed accolta la domanda di accertamento negativo dei crediti contributivi (di cui al verbale ispettivo notificato dall’INPS 1’8.6.2007), relativamente ai lavoratori cd. «trasferisti», proposta da E. nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
il diverso esito dei giudizi dei gradi di merito nonché la novità delle questioni giustificano la compensazione, tra le parti, di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria domanda di E. nei confronti dell’INPS e dell’INAIL. Compensa, tra le parti, le spese di tutti i gradi di giudizio.
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