CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16271
Tributi – Agevolazioni fiscali – Imprese di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t – Credito d’imposta corrispondente all’incremento di accise sul gasolio da autotrazione – Onere di prova dell’avvenuto consumo del gasolio
Rilevato che
– La predetta sentenza, nel rigettare l’appello dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermava la sentenza della commissione tributaria provinciale di Livorno di accoglimento del ricorso proposto da T.S. srl avverso avviso con il quale non venivano riconosciute come rimborsabili euro 4.423,26, somma destinata “a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare anche mediante credito d’imposta pari all’incremento per il medesimo anno dell’accisa applicata al gasolio da autotrazione.”;
– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso affidato a tre motivi;
– Parte contribuente, intimata, non ha svolto difese;
– Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., introdotti dall’art. 1-bis del D.L. n. 31.8.2016 n. 168 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25.10.2016 n. 197.
Considerato che
– I tre motivi recano, rispettivamente: 1) “Error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. per disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. Igs. 31.12.92 n. 546 applicabile ex art. 61 stesso atto normativo nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.”; 2) “Violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c.”; 3) “Violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, commi 3, 4 e 5, e 4, comma 2, DPR 9.6.2000 n. 277, in combinato disposto con l’art. 8 comma 10 lett. E) della L. 23.12.98 n. 448 e in relazione all’art. 2697 c.c. e agli artt. 71, 75 e 76 DPR 445/2000”.
– Premesso che in giudizio si controverte se la società contribuente avesse consumato la quantità di carburante dichiarata con i mezzi aventi le caratteristiche legittimanti il reclamato beneficio fiscale, i tre motivi – tra di loro connessi – possono essere trattati congiuntamente;
– Il ricorso è fondato. In base alla normativa sopra trascritta – in presenza di autocertificazione della contribuente ritenuta non veritiera dall’ufficio e di omessa presentazione da parte della medesima di documentazione idonea a supportare la correttezza dell’autocertificazione – spettava alla prima offrire la prova, quanto meno nel giudizio, della sussistenza degli elementi costitutivi della agevolazione di cui si discute, anche in base al principio consolidato per cui, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (cass. ord. n. 23228 del 4.10.2017).
– A tale principio, discendente dall’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova (oltre che da una consolidata elaborazione giurisprudenziale sul tema con specifico riguardo alle agevolazioni tributarie), non si è attenuta la sentenza impugnata, la quale ha rigettato l’appello dell’ufficio sull’esclusivo rilievo che “la fornitura di 258.820 litri è risultata accertata”.
– La CTR, dunque, nel confermare la sentenza di prime cure (secondo cui dalla indicazione della targa del veicolo nella fattura di acquisto del carburante potrebbe evincersi la prova del relativo consumo ad opera dei veicoli per i quali sia ammessa la agevolazione) si è limitata a dare conto del solo dato storico concernente la complessiva misura (di per sé, neutra) della fornitura ricavata dalle “fatture emesse dai distributori in capo ad ogni singolo autoveicolo”, facendo derivare – erroneamente – dal mero acquisto di una certa quantità di carburante il diritto a godere della agevolazione in parola, trascurando di apprezzare l’esistenza o meno della idonea documentazione giustificativa dell’avvenuto consumo esclusivamente da parte di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, per i quali compete il beneficio.
– La presente decisione non si discosta da un serie di sentenze relative a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame pronunciate di recente da questa sezione (nn. 5939, 5940, 5941, 5942, 5943 del 2019).
– Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 comma 2 c.p.c., con il rigetto del ricorso originario.
– Le spese dei gradi di merito restano compensate, mentre la contribuente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 1.300,00 oltre spese prenotate a debito.
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