CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16279
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Costituzione in giudizio dell’Ufficio – Tardiva – Preclusione ad eccezioni processuali e di merito – Partecipazione all’udienza. – Richiesta di rimborso – Prescrizione – Eccezione rilevabile d’ufficio – Esclusione
Rilevato che
La società R. di Roma S.p.a. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale indicata in epigrafe con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente di rimborso di crediti IRPEF per gli anni d’imposta 1997, 1995, 1986 e di crediti Ilor per l’anno 1982 – ha accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando non dovuti i rimborsi per decorso del termine di prescrizione decennale.
In particolare, i giudici d’appello, osservando che la prescrizione del diritto al rimborso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e che l’art. 2 della L. n. 350/2003, norma di stretta interpretazione, esclude l’opponibilità della intervenuta prescrizione solo in relazione a crediti IRPEF e IRPEG, hanno ritenuto che le richieste di rimborso avanzate dalla contribuente non riguardassero eccedenze IRPEF o IRPEG e che, di conseguenza, erano prescritte alla data di presentazione dell’istanza (24 luglio 2006).
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
Considerato che
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2938 cod. civ., nonché dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992.
Sostiene che la decisione impugnata è meritevole di censura nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto prescritto il diritto della contribuente, motivando: <<… la prescrizione del diritto del contribuente è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche in questa sede>>, trattandosi di affermazione contrastante con la disciplina civilistica della prescrizione disciplinata dagli artt. 2934 e 2938 cod. civ..
Rileva, altresì, che l’Ufficio costituendosi tardivamente in giudizio, oltre il termine di legge di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, si è limitato a richiedere, in modo generico, l’accertamento della normativa in materia di decadenza e prescrizione, senza sollevare una eccezione processuale in senso stretto, e che in ogni caso era preclusa all’Amministrazione la possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio.
2. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione dell’art. 10 L. n. 212/2000.
La ricorrente evidenzia che l’inerzia dell’Amministrazione finanziaria, in contrasto con il comportamento attivo della società, che aveva tempestivamente formulato istanza di rimborso, appare lesivo del legittimo affidamento sancito dall’art. 10, comma 1, legge n. 212/2000 e che la sentenza impugnata non si è pronunciata sul punto omettendo di esaminare un punto decisivo della controversia.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente, censurando la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, precisa che aveva invocato tale normativa al fine di acclarare il principio secondo il quale il diritto a far valere la prescrizione di un credito spetta solo ed esclusivamente all’Ufficio e non al giudice, ma che i giudici regionali hanno ritenuto di applicare la norma richiamata per escludere la validità della richiesta del rimborso.
4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti motivi.
4.1. A norma dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, la costituzione dell’Ente impositore deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi.
Questa Corte ha però puntualizzato che qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna ulteriore conseguenza sfavorevole può derivarne alla parte resistente, sicché deve ritenersi ammissibile la costituzione dell’Ufficio in udienza, senza l’osservanza dei termini e dei modi indicati nell’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, atteso che la sanzione processuale dell’inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell’art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all’udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la applicabilità delle norme da questa invocate (Cass. n. 2925 del 10/2/2010; Cass. n. 2585 del 30/1/2019).
4.2. Nel caso di specie, la costituzione in giudizio dell’Ufficio è avvenuta oltre il termine di sessanta giorni richiesto dal citato art. 23, per cui era precluso all’Amministrazione sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio.
Diversamente da quanto ritenuto dai giudici d’appello, la prescrizione non costituisce eccezione rilevabile d’ufficio, dovendosi anche in materia tributaria fare riferimento alla disciplina generale codicistica, ed in particolare agli artt. 2934 e 2938 cod. civ., poiché, a differenza della decadenza per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo, il termine di prescrizione ha carattere generale, non è previsto specificamente in favore dell’Amministrazione finanziaria, né attiene ad una situazione non disponibile, poiché si riferisce ad un diritto del contribuente rientrante nella sua libera disponibilità (Cass. n. 24478 del 5/10/2018).
5. La Commissione regionale, affermando la rilevabilità d’ufficio della prescrizione del diritto al rimborso, è incorsa nella denunciata violazione di legge e, pertanto, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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