CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2018, n. 19087
Licenziamento per giusta causa – Dirigente – Tempestività delle contestazioni disciplinari – Prova degli addebiti
Rilevato che
la Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 2 dicembre 2016, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto – per quanto qui ancora rileva – “la domanda di impugnativa del licenziamento e delle conseguenti pretese proposta da C.U. in primo grado” nei confronti della C.P.S. Srl in relazione al recesso intimato per giusta causa al dirigente;
la Corte territoriale, contrariamente al giudice di primo grado, ha ritenuto la tempestività delle contestazioni disciplinari cui aveva fatto seguito il licenziamento, nonché provati gli addebiti previa escussione di un teste, avendo il C. rinunciato a fornire qualsiasi prova contraria;
l’accertata sussistenza della giusta causa escludeva il diritto del C. “alle rivendicate indennità di malattia per il periodo successivo alla cessazione del rapporto e del mancato preavviso”;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore soccombente con 4 motivi, cui ha resistito la società con controricorso;
Considerato che
i motivi di ricorso denunciano: “violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421 e 437 c.p.c.. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria e/o incoerente motivazione circa un punto decisivo della controversia relativo alla mancata acquisizione di produzione documentale (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5)”, ritenuta rilevante per il giudizio di attendibilità di un teste (primo motivo); “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2721 c.c.. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia relativo alla ammissione di capitoli di prova dedotti dall’appellante principale (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5)” (secondo motivo); “omessa e/o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5). Violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c.” (terzo motivo); “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. in relazione al mancato riconoscimento dell’indennità di malattia dalla data del recesso alla data di cessazione dello stato mobile oltre alla relativa incidenza sul TFR nonché al rivendicato maggiore importo dell’indennità di preavviso e di incidenza dello stessa sul TFR” (quarto motivo); I primi tre motivi di ricorso risultano in radice inammissibili in quanto denunciano plurimi vizi di motivazione non più sindacabili nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentt. nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), di cui parte ricorrente non tiene conto invocando addirittura la precedente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.non applicabile al presente giudizio;
le censure, anche laddove solo formalmente denunciano la violazione o la falsa applicazione di legge, nella sostanza sono riconducibili al paradigma dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., in quanto mirano indubitabilmente a contestare accertamenti di fatto, quali la tempestività della contestazione disciplinare (tra le innumerevoli v. Cass. n. 989 del 2017; Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 14113 del 2006) che comunque occorre verificare dall’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata (da ultimo Cass. n. 28974 del 2017), ovvero la sussistenza stessa degli addebiti, anche con riferimento alla valutazione dell’attendibilità della prova testimoniale;
privo di fondamento è anche l’ultimo mezzo avendo la Corte romana fatto coerente applicazione del principio secondo cui: “lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo; esso non impedisce, invece, l’intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d’essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto” (da ultimo Cass. n. 64 del 2017);
il ricorso, dunque, deve essere rigettato con le spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.