CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12200
Previdenza – Contributi assicurativi – Riscossione – Termine quinquennale di prescrizione
Rilevato che
1. La sig.ra P., con ricorso depositato il 16 settembre 2011, ha proposto opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di Palmi contro la cartella esattoriale n. 094 2002 0005330019000, relativa a contributi previdenziali spettanti all’INPS, maturati tra il 1996 e il 2000.
2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 813 del 10 maggio 2011, ha accolto l’opposizione, dichiarando prescritto il credito portato dalla cartella esattoriale, in applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
3. Equitalia ha proposto appello presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, censurando la decisione di primo grado perché avrebbe dichiarato la prescrizione del credito dell’INPS, nonostante la prova di atti interruttivi regolarmente notificati.
4. La sig.ra P. e l’INPS, in proprio e in qualità di mandatario di S. S.p.a., si sono costituiti in giudizio e hanno svolto attività difensiva.
5. Il Collegio, con la sentenza n. 964 del 3 settembre 2015, ha accolto l’appello, affermando che il termine di prescrizione applicabile ai crediti portati dalle cartelle esattoriali non opposte ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 46/1999 è decennale e non, invece, quinquennale.
6. Quanto alla prova degli atti interruttivi della prescrizione, il Collegio ha dichiarato la questione assorbita dall’applicazione del più lungo termine di prescrizione di dieci anni.
7. La sig.ra P. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di cinque anni.
8. Equitalia si è difesa con controricorso, chiedendo di confermare la decisione di appello.
Considerato che
1. L’eccezione d’inammissibilità è infondata, in quanto l’unico motivo di ricorso, pur senza l’indicazione numerica di una delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., dal suo tenore è riconducibile alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, pertanto, è stato correttamente proposto (cfr. Cass. S.U. n. 17931 del 24 luglio 2013).
2. Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.
Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010).
3. La decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria deve essere cassata nella parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile la prescrizione decennale.
4. La cassazione è con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, che dovrà decidere la controversia applicando il principio affermato dalle sezioni unite su riportato.
5. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese.
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