CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12232
Rapporto di lavoro – Appalto non genuino – Effettivo utilizzatore o subentrante nell’appalto – Accertamento
Ragioni di fatto e di diritto
1 – Con il provvedimento impugnato, il Giudice di Pescara, nell’ambito di controversia concernente l’invocato riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro con “l’utilizzatore” per effetto di dedotta non genuinità dell’appalto o, in subordine, con il subentrante, a seguito della procedura di cambio appalto”, ha affermato la propria competenza per territorio con riferimento alla domanda principale (ed utilizzando il foro della dipendenza del “reale” datore di lavoro), sul presupposto della connessione tra le due cause.
C.A. si è costituito con memoria ex art. 47 c.p.c.
P.I. S.p.A. si è costituita con controricorso.
Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La società ha depositato memoria ex art. 380-ter, comma 2, c.p.c.
2 – La società S.S. s.r.l., con il proposto ricorso, deduce che tra la domanda, avanzata dal lavoratore, volta a far valere – ex art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 276 del 2003 – l’effettiva riconducibilità del rapporto, dal lato datoriale, all’appaltante, quale utilizzatore delle prestazioni lavorative, e l’altra, proposta in via subordinata, volta, per il caso di accertata genuinità dell’appalto, alla costituzione – ex art. 84 c.c.n.l. per i dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria non armata – del rapporto con il subentrante nell’appalto, non vi sia alcuna qualificata connessione idonea ad attrarre la cognizione di entrambe le controversie in capo al giudice competente a pronunciarsi sulla domanda principale.
3 – In materia di concorso di azioni, con riferimento all’ipotesi del “cumulo subordinato” – che si verifica allorquando due o più domande vengono proposte nello stesso processo a condizione che una di queste sia previamente respinta – questa Corte (sent. n. 11076/2015), in vicenda particolare, ha affermato che “Il socio lavoratore di una società cooperativa nell’ambito di un appalto di servizi, licenziato a fronte dell’impegno della società subentrante nell’appalto di procedere alla sua assunzione, poi non effettuata, qualora agisca per la costituzione del rapporto di lavoro e, in via subordinata, per l’annullamento del licenziamento, può adire, anche per la domanda nei confronti della società subentrante, il tribunale del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui era addetto, trattandosi di domande in rapporto di connessione per il titolo, sì da consentire l’instaurazione del giudizio davanti al giudice territorialmente competente per il rapporto di lavoro già in essere”.
Nell’impianto della riportata pronunzia, l’applicabilità del “cumulo soggettivo” di cui all’art. 33 c.p.c., anche per le controversie previste dall’art. 409 c.p.c., poggia sull’affermata derogabilità – ove venga in considerazione un rapporto da costituire – del criterio sussidiario di cui all’art. 413, penultimo comma, c.p.c.; sicché, se l’attore promuove una causa tenendo conto, per l’individuazione della competenza per territorio, delle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 del citato art. 413 c.p.c., “può bene adire contemporaneamente il medesimo giudice con riferimento ad una seconda causa, che sia connessa con la prima, a prescindere dal luogo della residenza o del domicilio o della sede della parte, persona fisica o giuridica, convenuta in giudizio”.
4 – Nella fattispecie oggetto di esame, analoga a quella scrutinata dalla testé richiamata sentenza, opera il collegamento di cui all’art. 33 c.p.c., venendo in considerazione, tanto nella domanda principale quanto in quella subordinata – avuto riguardo al nesso di correlazione posto tra le domande stesse – il fatto della non genuinità o genuinità dell’appalto, a nulla rilevando che, nella seconda ipotesi, il giudice possa (o debba) compiere una ulteriore verifica circa l’applicabilità, al caso, della norma collettiva che prevede l’obbligo di assunzione.
5 – Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 200,00 per esborsi, € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
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