CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12279
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Notifica del ricorso – Procuratore senza alcun tipo di relazione o collegamento con l’intimato – Notifica inesistente – Ricorso inammissibile
Ritenuto in fatto
A seguito di notifica di avviso di accertamento ai fini Irpef relativo all’anno di imposta 2009, C.E. proponeva ricorso, esponendo di avere presentato due successive dichiarazioni dei redditi e che la Agenzia gli aveva contestato la mancata dichiarazione del reddito da partecipazione alla società C.F. di C.A. e D. e C. s.a.s., di cui era socio al 20%.
L’Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, precisava che il contribuente aveva presentato una prima dichiarazione in data 31.5.00, recante redditi da partecipazione e da lavoro dipendente, ed una seconda dichiarazione in data 28.7.00 recante redditi da fabbricati, senza menzione del reddito da partecipazione e da lavoro; poiché non era stata barrata la casella indicante “dichiarazione rettificativa”, la seconda era stata considerata dichiarazione a titolo sostitutivo, tanto che era stata invalidata la prima dichiarazione ed era stato riconosciuto un maggior credito di imposta, che era stato successivamente utilizzato con la dichiarazione integrativa relativa all’anno di imposta 2004.
La Commissione Tributaria provinciale annullava l’avviso di accertamento ritenendo che la prima dichiarazione sostituiva quella datata 28.7.00, presentata in Banca in pari data e trasmessa telematicamente il 29.12.00. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il contribuente presentava memoria al fine di sostenere che l’art. 3, punto 8, del d.P.R. n. 322/1998 in materia di presentazione di dichiarazioni consentiva di ritenere che la dichiarazione contenente redditi da fabbricati era stata presentata il 28.7.00, data di presentazione allo sportello bancario, e che la dichiarazione contenente redditi da partecipazione e da lavoro dipendente era stata presentata il 9.10.00, data di trasmissione in via telematica, per cui la dichiarazione presentata il 9.10.00 annullava e sostituiva quella presentata in Banca.
La Commissione Tributaria regionale respingeva l’appello ritenendo che dovesse considerarsi sostitutiva la dichiarazione presentata il 9.10.00, contenente redditi da fabbricati.
La Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione notificandolo nei confronti di C.C., anziché nei confronti di C.E. (parte del giudizio di merito), affidandosi ad un unico motivo.
C.C. ha depositato controricorso, deducendo la inammissibilità del ricorso, ed ha depositato memorie ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Considerato in diritto
La sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di C.E..
La Agenzia delle Entrate ha notificato il ricorso per cassazione nei confronti di C.C. c/o A.S., ossia presso il procuratore abilitato alla assistenza tecnica nominato da C.E. nell’ambito del giudizio di appello all’esito del quale è stata emessa la sentenza impugnata, e quindi nei confronti di soggetto non avente alcun collegamento con C.C..
Nell’ipotesi di ricorso per cassazione notificato ad un procuratore non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l’intimato, la notificazione è giuridicamente inesistente, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. n. 7959 del 20/04/2016).
Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 1.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.