CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12297
Tributi – IRPEF – Redditi di capitale – Credito d’imposta sugli utili distribuiti da società ed enti – Riconoscimento – Condizioni – Limiti – Percentuale degli utili della società partecipata – Imposta effettivamente assolta dalla società – Conseguenze – Duplicazione d’imposta – Esclusione
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate ricorre contro S. S. F. per la cassazione della sentenza n. 140/22/2010, depositata in data 2.12,2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 244/09/2009, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio finanziario relativo alla richiesta di rimborso del credito d’imposta IRPEF di € 158.654,01, per l’anno 2000, insorto a seguito della liquidazione della società Peschiera Immobiliare S.r.L., di cui il contribuente era socio;
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR fornito insufficiente motivazione circa la sussistenza del credito d’imposta richiesto in rimborso dal contribuente;
con il secondo motivo, in via subordinata, ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c., laddove la CTR aveva respinto le ragioni dell’Ufficio ritenendo violata anche la disposizione di cui all’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, senza che la parte ne avesse mai fatto domanda;
il contribuente si è costituito con controricorso, deducendo l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e l’infondatezza del ricorso principale
Considerato che
1. il primo motivo di ricorso è fondato;
2.1. va premesso che il contribuente aveva presentato un’istanza per ottenere il rimborso di un credito d’imposta, relativo all’anno 2000, derivante da utili distribuiti, nella medesima annualità, dalla società Peschiera Immobiliare in liquidazione;
2.2. l’Ufficio lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata per insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove della sussistenza del suddetto credito, evidenziando, in particolare, l’omessa valutazione circa la mancata dimostrazione, da parte del contribuente, deir<<adempimento dei dovuti tributi da parte di Peschiera Immobiliare S.r.L. in liquidazione>>, avendo l’Ufficio eccepito, nei gradi di merito, che <<nel previgente sistema, il credito d’imposta in capo al percettore di utili di società ed enti soggetti ad IRPEG fosse, sempre e comunque, da circoscrivere all’ammontare delle imposte effettivamente versate dalla società>>;
2.3. la censura è fondata atteso che il credito d’imposta, accordato al socio dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 14, comma 1 (TUIR) vigente ratione temporis, è soggetto ad un doppio limite, percentuale e fino a concorrenza delle imposte pagate dalla società, calcolato sugli utili della società partecipata e non sull’imposta pagata (cfr. Cass. n. 23848/2009, 19152/2004), e comunque in funzione (secondo limite) dell’imposta effettivamente pagata dalla società: funzione evidentemente frustrata qualora al socio fosse riconosciuto un credito per un’imposta che la società, in ipotesi, non avesse pagato affatto (cfr. Cass. n. 5552/2005); inoltre è da considerare, in ogni caso, che l’attribuzione del credito d’imposta soggiace alle condizioni stabilite dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 105, in assenza delle quali non può essere effettuata;
2.4. la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta, quindi, del tutto carente, mancando ogni disamina degli specifici elementi evidenziati dall’Amministrazione nel formulare la contestazione in argomento, essendosi limitata la CTR ad affermare che il contribuente aveva <<provato ogni suo atto ed ogni atto della società Peschiera Immobiliare fornendo idonea documentazione>>, dando così <<prova del proprio diritto al rimborso del credito>>; sussiste quindi il lamentato vizio motivazionale in ordine alla mancanza di prova circa l’avvenuta distribuzione utili (laddove l’Ufficio ha affermato che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, non aveva indicato alcun credito imposta su dividendi) ed in ordine all’avvenuto pagamento dell’imposta da parte della società costituente il presupposto per il <<riaccredito>> al socio di detta imposta;
2.5. all’accoglimento della suddetta censura, di rilievo assorbente rispetto alle altre doglianze dell’Ufficio, consegue che la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.