CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2020, n. 9107
Tributi – TARI – Stabilimento balneare
Considerato in fatto
1. C.A.M., nella qualità di titolare dello stabilimento balneare denominato << B.C.>> proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca avverso l’avviso di pagamento/accertamento con la quale veniva richiesto alla contribuente dal Comune Forte dei Marmi il pagamento della somma di € 39.593 dovuta per l’imposta sui rifiuti -Tari relativa all’anno 2015.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Toscana rigettava l’appello rilevando che l’avviso di pagamento della Tari era fondato su delibera comunale e che non rilevava la circostanza della sospensione del servizio dei rifiuti per il periodo 1/10 -30/4/ di ogni anno.
5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Il Comune di Forte dei Marmi non si è costituito.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 59 nr. 5 e 66 lett. c del d.lvo 507/93 6 comma 2 del dpr 158/1999 e 7 del d.lvo. 546/92 per non aver la CTR applicato la riduzione della tariffa avuto riguardo alla stagionalità del servizio di smaltimento dei rifiuti.
1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1 nr 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti costituito dell’esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti per un solo periodo dell’anno.
2. Il due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quando sottendono la medesima questione , sono fondati.
2.1 L’art. 59 del d.lvo. 507/1993 prescrive che <<nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2 (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa)>>. A sua volta il successivo art. 66 3 comma lett. c prevede che <<la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di… locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività>>.
2.2 Questa Corte ha affermato che la riduzione <<spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente. Fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 1, rientra – in ogni caso – nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità. E dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.
La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario (SSUU 14903/10; Cass.4283/10 ed altre), e non privatistico- sinallagmatico>>. (cfr Cass. 22531/2017).
2.3 Si è inoltre precisato che <<in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. n. 507 del 1993, contempla, all’art. 66, dei temperamenti dell’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dal comma 3, lett. b), di tale disposizione. Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacché la norma succitata – ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area – dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione>> (cfr. Cass 1998/2019).
2.4 Nella fattispecie in esame la società contribuente ha allegato e documentato attraverso elementi obiettivamente rilevabili e per mezzo di idonea documentazione proveniente dallo stesso Comune che il servizio raccolta dei rifiuti non viene svolto dal Comune di Forte dei Marmi nel periodo dell’anno da ottobre ad aprile con conseguente di sussistenza del diritto ad ottenere una riduzione della tassazione.
2.5 Pertanto la CTR nel reputare fiscalmente non rilevante la stagionalità del servizio del ritiro dei rifiuti non ha fatto buon governo della normativa e dei principi sopra indicati.
3. In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria della Regione Toscana anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Commissione Tributaria della Regione Toscana anche regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità.
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