CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13314
Tributi – Contenzioso tributario – Impugnazione iscrizione ipotecaria per mancata notifica della cartella di pagamento – Scrutinio del giudice – Limiti – Accertamento della nullità della notifica e conseguente illegittimità dell’iscrizione ipotecaria
Ritenuto
1. – La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 298 del 6 marzo 2015, pubblicata il 10 marzo 2015, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, n. 213/5/13, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente G. P. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 5460 del 7 novembre 2012.
2. – Il contribuente, mediante atto del 9 ottobre 2015, ha proposto ricorso per cassazione.
E con memoria del 5 marzo 2020 e replica del 18 giugno 2020, ha insistito per l’accoglimento della impugnazione.
3. – La Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso del 24 novembre 2015 e con memorie del 25 febbraio 2020 e del 18-23 giugno 2020.
Considerato
1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando che non aveva pregio l’eccezione del contribuente, circa la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta, in quanto la parte non aveva contestualmente impugnato la ridetta cartella (della quale era, comunque, successivamente venuto a conoscenza), né aveva contestato la debenza delle somme iscritte a ruolo, e neppure eccepito la decadenza dell’Agente della riscossione.
2. – Il ricorrente sviluppa tre motivi di impugnazione.
2.1 – Con il primo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132 cod. proc. civ.
Il ricorrente deduce: la sentenza è nulla, in quanto non contiene la indicazione dello svolgimento del processo, dei fatti di causa, delle conclusioni delle parti; né individua « il thema decidendum (…) e le ragioni poste a base del dispositivo»; il principio enunciato dalla Commissione tributaria regionale (circa la carenza di interesse del contribuente) « non è applicabile alla fattispecie », in quanto la deduzione della omessa notificazione della cartella di pagamento era «non fine a se stessa», bensì finalizzata a censurare la legittimità dell’atto successivo».
2.2 – Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 19, comma 3, del d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Il ricorrente deduce: errato è l’assunto della Commissione tributaria regionale, secondo la quale il contribuente avrebbe dovuto impugnare congiuntamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (anche) la cartella di pagamento presupposta; secondo consolidata giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite spetta, invece, al contribuente optare se impugnare soltanto l’atto consequenziale (sotto il profilo della violazione della sequela procedimentale), ovvero anche l’atto presupposto, mai notificato, « al fine di contestare in nuce la pretesa tributaria ». La superiore disposizione esclude l’obbligo della impugnazione della cartella di pagamento presupposta non notificata.
Il «vizio procedurale » dedotto della omessa notificazione dell’atto presupposto « comporta di per sé solo la nullità dell’atto consequenziale».
Né è pertinente il precedente di legittimità citato dalla Commissione tributaria regionale, in quanto l’arresto concerne caso diverso della carenza di interesse a dolersi della nullità della notificazione di un avviso di rettifica, laddove la invalidità eccepita era stata sanata dalla proposizione del ricorso.
2.3 – Con il terzo motivo di ricorso la parte denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorrente censura che la Commissione tributaria regionale ha trascurato di considerare la decisiva circostanza del « mancato perfezionamento della notifica della cartella » di pagamento presupposta.
Soggiunge il ricorrente che l’Agente della riscossione non ha provato il compimento delle formalità della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del deposito della cartella di pagamento presso la casa comunale, né la ricezione della raccomandata informativa, né la infruttuosa giacenza della medesima per dieci giorni; e asserisce che – già in prime cure, con memoria del 3 aprile 2013, quindi con l’atto di gravame e, infine, nel corso del giudizio di appello, con memoria del 23 febbraio 2015, rimasta senza replica – aveva censurato che l’Agente della riscossione si fosse limitato a produrre « una relata di notifica dalla quale si evinceva che, in assenza del destinatario, si era solamente proceduto alla affissione del plico alla casa comunale», senza che si fosse provveduto « all’invio della raccomandata informativa».
3. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
3.1 – Affatto assorbente si rivela lo scrutinio del secondo motivo di impugnazione.
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità « l’omessa notifica di un atto presupposto» – nella specie la cartella di pagamento – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato» – nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale «si fonda sul mancato pagamento della cartella»; infatti «il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l’omessa notifica dell’atto presupposto pone la questione della validità dell’atto successivo che lo presupponga »; in proposito le Sezioni Unite, colla sentenza n. 16412 del 25/07/2007, hanno « statuito che “l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto alla successiva azione dell’Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto; ovvero di impugnare cumulativamente quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria” » (così in termini: Sez. 5, sentenza n. 13641 del 21/05/2019, n.m.; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 31070 del 30/11/2018, n.m.).
In conclusione, nel caso in cui (come quello in esame) il contribuente abbia impugnato unicamente l’iscrizione ipotecaria deducendone l’illegittimità per l’omessa notifica dell’atto prodromico, «i giudici territoriali [devono] limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella» presupposta e, in caso positivo, «dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata » (Sez. 5, ordinanza n. 8410 del 06/04/2018, Rv. 647690 – 01).
3.2 – Alla applicazione di superiori principi di diritto — il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti — conseguono l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, l’assorbimento degli altri mezzi di impugnazione, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385, terzo comma, cod. proc. civ. – alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, perché accerti la fondatezza della eccezione di nullità dell’atto impositivo, proposta dal contribuente sotto il profilo della omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.
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