CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13375
Tributi – TARI – Pontificio Istituto biblico – Patto lateranense – Esenzione – Esclusione
Ritenuto che
A., A: spa Roma, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello del contribuente, in controversia su impugnazione da parte di Pontificio Istituto biblico di preavviso di fermo amministrativo di motociclo per mancato pagamento della presupposta cartella esattoriale per Tari anno 2012 (di €. 70.849,81).
La controversia concerne la questione della esenzione da tributi, sia ordinari che straordinari, verso lo Stato italiano o qualsiasi ente in relazione a immobili da parte di Istituto avente sede nello Stato pontificio, ai sensi dell’art. 16 del Trattato lateranense.
La Commissione adita rigettava il ricorso, ritenendo che la TARI ha valenza specifica di corrispettivo del servizio di raccolta rifiuti e non di tributo, per cui l’Istituto pontificio non è esente dal relativo pagamento né sussiste l’obbligo di notifica dell’atto impugnato per via diplomatica.
L’appello dell’ente era accolto con la sentenza in epigrafe, che riteneva sussistente l’esenzione sulla base delle norme del Trattato lateranense, cui è stata data attuazione con l’art. 6 della I. 136/2016, stabilendo che l’immobile ove ha sede l’Istituto ne è essente da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, e che la Tari ha natura tributaria, con conseguente esclusione dell’obbligo di pagamento da parte dell’Istituto pontificio.
Avverso tale sentenza il Comune di Roma propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il Pontificio istituto biblico con controricorso.
Considerato che
1. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 16 comma 1 del Trattato lateranense dell’undici febbraio 1929 e della l. n. 810/1929; del d.lgs. 507/1993 e del d.lgs. 22/1997, nonché dell’art. 2 I. 137/2016 del 1 aprile 2015, in relazione all’art. 6 della medesima Convenzione.
2. Il motivo è fondato.
2.1.Va premesso che l’art. 16 del Trattato lateranense stabilisce che gli immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di istituti pontifici, non sarà mai assoggettato a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sarà esente da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. Si tratta di una norma programmatica che impegna lo Stato a darvi attuazione.
2.2. A tanto lo Stato ha provveduto, ad es., per quanto riguarda l’imposta sui redditi (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 2, che dichiara gli immobili in questione esenti dall’imposta locale sui redditi e dall’imposta sui redditi e i relativi incrementi di valore esenti dall’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), la dichiarazione e l’accertamento catastale (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 6 e D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 38,) e l’ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. e), non per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, con ciò convalidando l’ipotesi che l’esenzione di cui trattasi concerna, ed è ragionevole che concerna, esclusivamente le imposte che gravano sui redditi degli immobili in questione.
2.3.Questa Corte ha riconosciuto la debenza della TARI (con riferimento alla Pontificia Università Lateranense, Sez. 5, n. 4027 del 14/03/2012; e in relazione a edificio adibito a Seminario, Cass. n. 15407/2017), affermando che non vi è esenzione della tassa per i rifiuti solidi urbani, cui sono estensibili gli orientamenti della giurisprudenza formatisi per i tributi omologhi, quali TARSU e la TIA: vedi in Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019), in base all’art. 16 della l. n. 222 del 1985 (Trattato lateranense), dovendosi escludere il richiamo analogico all’art. 7 comma 1, lett. I) del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma agevolativi di stretta interpretazione dettata in materia di ICI.
2.4.Peraltro, l’edificio in questione non è un edificio destinato al culto (edifici che l’art. 10 del Regolamento comunale di Roma n. 24 del 2003 sulla applicazione sperimentale della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani esclude dal calcolo delle superfici, ma sempre perché ritenuti “incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti” e, in assenza di una specifica norma di legge o regolamentare, non è sufficiente ai fini dell’esenzione dalla “tassa dei rifiuti” la condizione soggettiva considerata nella richiA.ta (e sotto questo profilo inattuata) norma del Trattato lateranense.
3. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, tenuto conto delle eccezioni sollevate nel giudizio, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo. La peculiarità della vicenda e la novità delle questioni dibattute giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2, c.p.c., decide la causa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo.
Compensa integralmente le spese del processo.
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