CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13423
Tributi – IRAP – Professionista – Diniego rimborso – Accertamento di autonoma organizzazione – Ricorso in cassazione – Censure di merito – Diversa valutazione delle risultanze istruttorie – Inammissibilità
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Trapani, con sentenza n. 1406/15, sez 4, accoglieva il ricorso proposto da G.S. avverso il diniego di rimborso Irap 121332 relativo agli anni 2008 e 2009.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 3838/12/2018, accoglieva l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs 446/97 per avere la CTR ritenuto l’esistenza di una autonoma organizzazione ai fini dell’imponibilità IRAP.
Il motivo appare inammissibile e per certi versi manifestamente infondato.
La Commissione regionale ha accertato che per gli anni 2008 e 2009 il professionista, medico del SSNN, ha prestato compensi pari a 10 mila euro annui a due soggetti esterni allo studio per prestazioni occasionali di terapia riabilitativa.
Ha quindi ritenuto che la persistenza nel tempo e la rilevanza dei compensi costituissero la prova della esistenza di una struttura organizzata con la stabile collaborazione di altri professionisti idonea ad arrecare valore aggiunto all’attività professionale.
Tale motivazione appare conforme all’indirizzo più volte espresso da questa Corte secondo cui il presupposto dell’ “autonoma organizzazione”, richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista, stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente (Cass 1136/17).
In realtà le argomentazioni del ricorrente non appaiono avanzare censure sotto il profilo della violazione di norme quanto sotto quello di una motivazione carente od insufficiente ovvero omessa, ma il motivo non fa alcun riferimento ad ipotesi di motivazione apparente ex art. 360 n. 4 cpc né a omesso esame di un fatto storico rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc.
Ne consegue che tutte le argomentazioni relative ai mancati ulteriori guadagni del professionista derivanti dalla collaborazione con i fisioterapisti, anche in ragione del fatto che trattasi di medico del servizio sanitario nazionale i cui compensi sono disciplinati da diversi presupposti rispetto al libero professionista, e alla deduzione che, comunque, non sussisteva una autonoma organizzazione costituiscono delle censure di merito presupponendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2,300,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
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