CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2021, n. 7760
Dipendente pubblico e libero professionista – Iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, L. n. 335/1995 – Pretesa contributiva – Prescrizione quinquennale
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1760 pubblicata il 20.12.2018, ha respinto l’appello di A.S.P., confermando la pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto legittima l’iscrizione del predetto, dipendente pubblico e libero professionista, alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 per l’anno 2008, con obbligo di versare i contributi pretesi dall’Istituto; il Tribunale aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito emesso dall’INPS limitatamente all’applicazione delle sanzioni civili di cui all’art. 116 comma 8, lett. b) L. 388/00, in luogo di quelle di cui alla lett. a);
2. avverso tale sentenza A.S.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’INPS;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ.
Considerato che
4. col primo motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito contributivo ed ha sottolineato come la stessa poteva e doveva essere rilevata d’ufficio sulla base dei dati risultanti dagli atti processuali, cioè l’avvenuta notifica dell’avviso di addebito il 22.2.2016 in relazione a contributi da pagare, per i redditi dell’anno 2008, entro il 16.6.2009;
5. ha aggiunto che se anche si tenesse conto dell’avviso bonario che l’INPS aveva allegato di aver notificato il 5.7.2014, il termine di prescrizione quinquennale sarebbe ugualmente decorso;
6. col secondo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione della legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con legge n. 111 del 2011), in relazione agli artt. 11 e 14 delle preleggi e in relazione all’art. 2, commi 25 e 26 della legge n. 335 del 1995, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;
7. il primo motivo di ricorso è fondato;
8. sul regime di prescrizione applicabile nella fattispecie in esame, devono richiamarsi i principi affermati da questa Corte, e che qui si intende ribadire, secondo cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020);
9. secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla legge n. 335 del 1995, art. 3 comma 9, valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla legge citata, art. 3 comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell’entrata in vigore della medesima legge, cosicché la prescrizione, avente efficacia estintiva, opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice (v. Cass. n. 9865 del 2019; n. 21830 del 2014; n. 27163 del 2008; n. 23116 del 2004; n. 330 del 2002);
10. si è precisato che il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al giudice, si traduce nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché tali fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v. Cass. n. 20317 del 2019; n. 27405 del 2018);
11. nel caso di specie, la stessa sentenza d’appello dà atto che l’avviso di addebito aveva ad oggetto redditi dell’anno 2008 e che è stato notificato all’attuale ricorrente in data 22.2.2016; risultavano quindi ex actis gli elementi necessari ai fini dell’esercizio del potere dovere di rilievo d’ufficio dell’eventuale prescrizione dei contributi oggetto dell’avviso di addebito opposto;
12. l’attuale ricorrente, a pag. 3 del ricorso in cassazione, ha dato atto di aver ricevuto la notifica di un avviso bonario in data 5.7.2014, comunque successiva rispetto al decorso del termine di prescrizione applicabile;
13. sulla questione della intervenuta prescrizione, oggetto del primo motivo di ricorso in cassazione, l’Inps non ha formulato alcun rilievo nel controricorso, né ha depositato memoria a fronte della proposta, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di accoglimento sul punto del ricorso;
14. deve quindi trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, risultando assorbito il secondo motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano che procederà ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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