CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2022, n. 8869
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119 del 2018 – Estinzione del processo
Rilevato che
F. s.p.a. e A.A. s.p.a. (poi incorporata da U.G.F. s.p.a.) esercitarono l’opzione per la tassazione di gruppo, ai sensi dell’art. 117 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (tuir), con riguardo, tra l’altro, al periodo d’imposta 2004, la prima società in veste di controllante/consolidante e la seconda in veste di controllata/consolidata;
con riguardo al predetto periodo d’imposta 2004, l’Agenzia delle entrate notificò a U.G.F. s.p.a. e a F. s.p.a. l’avviso di accertamento di primo livello n. TMB080200563/2009 (oggetto del presente contenzioso), relativo alla rettifica della dichiarazione dei redditi della società consolidata A.A. s.p.a., poi incorporata da U.G.F. s.p.a.;
con riguardo allo stesso periodo d’imposta 2004, l’Agenzia delle entrate notificò a F. s.p.a., nella qualità di consolidante, anche l’avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09, con il quale, in conseguenza delle rettifiche operate con gli avvisi di accertamento di primo livello (tra i quali, l’avviso di accertamento n. TMB080200563/2009), rettificò la dichiarazione dei redditi del consolidato;
F. s.p.a. e A.A. s.p.a. (poi incorporata da U.G.F. s.p.a.) impugnarono l’avviso di accertamento di primo livello n. TMB080200563/2009 davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con la sentenza n. 165/29/11, accolse il ricorso delle società contribuenti;
avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza n. 121/28/12, depositata il 6 agosto 2012, rigettò l’impugnazione dell’amministrazione finanziaria;
avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, non notificata, ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso a due motivi;
F. s.p.a. e U.G.F. s.p.a. resistono con controricorso;
le ricorrenti, premesso che F. s.p.a. aveva dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, della controversia, pendente innanzi a questa Corte (R.G.N. 28363/2015), avente a oggetto l’avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09, hanno chiesto la sospensione anche del presente processo fino al 10 giugno 2019, a norma del secondo periodo del comma 10 del predetto art. 6 del d.l. n. 119 del 2018;
con ordinanza del 28 maggio 201.9, questa Corte ha sospeso il processo fino al 10 giugno 2019, rinviando la causa a nuovo ruolo;
successivamente, le ricorrenti hanno depositato copia della domanda di definizione agevolata – presentata il 30 maggio 2019 da F. s.p.a. ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 – della controversia, pendente innanzi a questa Corte (R.G.N. 28363/2015), avente a oggetto l’avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09, chiedendo che, in attesa della dichiarazione di estinzione di tale processo, il presente processo, avente a oggetto l’avviso di accertamento di primo livello n. TMB080200563/2009, restasse sospeso sino al 31 dicembre 2020;
le ricorrenti hanno poi depositato una memoria con la quale, premesso che la domanda di definizione agevolata presentata dalla consolidante F. s.p.a. e avente a oggetto l’avviso di accertamento di secondo livello n. HB09B205333/09 si era regolarmente perfezionata ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, chiedevano che, di conseguenza, anche il presente processo fosse dichiarato estinto.
Considerato che
con il decreto 13/12/2021, n. 39470, pronunciato sul ricorso iscritto al n. 28363/2015, il Presidente della Sezione tributaria civile di questa Corte, vista la documentazione depositata da F. s.p.a. ai fini della definizione agevolata della controversia avente a oggetto l’avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09 ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. n. 11.9 del 2018 e rilevato che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti aveva depositato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dello stesso art. 6, ai sensi di questo comma, ha dichiarato estinto tale processo;
ai sensi del comma 14 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, la definizione della controversia perfezionata dalla coobbligata (art. 127, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 917 del 1986, quanto alla responsabilità del soggetto consolidante, e art. 127, comma 2, lett. b, quanto alla responsabilità del soggetto consolidato) consolidante F. s.p.a. con riguardo all’avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09 giova anche in favore della coobbligata consolidata U.G.F. s.p.a. con riguardo all’avviso di accertamento di primo livello n. TMB080200563/2009 oggetto del presente contenzioso;
pertanto, a norma del predetto comma 14 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, anche il presente processo deve essere dichiarato estinto;
ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate;
visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.