CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34036
Differenze retributive – Cooperativa sociale – Fusione per incorporazione – Crediti maturati nei confronti della società incorporata – Successione ex art. 2504 bis cod. civ.
Rilevato che
1. B.B. e altri lavoratori convennero in giudizio C. sociale – S.C.S. onlus (da ora C.) chiedendo il pagamento di differenze retributive – per mancato riconoscimento degli aumenti contrattuali nazionali e/o territoriali, mancata applicazione degli aumenti periodici di anzianità e relativa incidenza sul calcolo delle ferie, dei permessi, dei congedi, delle festività, delle mensilità aggiuntive e dell’ERT (elemento retributivo territoriale) – maturate nel periodo di lavoro alle dipendenze della cooperativa sociale E.P., società incorporata dalla convenuta C., quando i rapporti di lavoro in oggetto erano già cessati;
2. il giudice di primo grado respinse la domanda;
3. la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la C. al pagamento in favore degli originari ricorrenti delle somme in favore di ciascuno come in dispositivo indicate, oltre accessori, a titolo di differenze derivanti dal calcolo degli scatti di anzianità nei limiti della prescrizione;
4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C. sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 380- bis. 1. cod. proc. civ.; la parte intimata ha resistito con controricorso;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis cod. civ. in combinato disposto con l’art. 2112 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la fattispecie della fusione per incorporazione fosse regolata in tutti i suoi aspetti, anche in relazione ai rapporti di lavoro ed alle obbligazioni da essi derivanti, dall’art. 2504 bis, comma 1, cod. civ. e non dall’art. 2112 cod. civ. quale legge generale in tema di rapporti di lavoro;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis cod. civ. in combinato disposto con l’art. 2112 cod. civ. ed in relazione alla Direttiva 2011/35/UE, alla Direttiva 2001/23/CE, alla Direttiva 77/187/CE, e all’art. 117 Cost. . Premesso che la Direttiva 2011/35/UE stabiliva che la tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione era disciplinata conformemente alla Direttiva 2001/23/CE (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti), assume che tanto implicava l’applicabilità alla fattispecie in esame, di fusione per incorporazione, dell’art. 2112 cod. civ., diversamente risultandone vulnerato il principio del rispetto dell’ordinamento comunitario da parte dei singoli ordinamenti nazionali sancito dall’art. 117 Cost.;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis cod. civ. in combinato disposto con l’art. 2112 cod. civ. oltre che della Direttiva 2001/23/CE e della Direttiva 77/187/CE, censurando la sentenza impugnata per avere violato le disposizioni nazionali e comunitarie le quali stabiliscono la responsabilità del soggetto incorporante per i crediti del lavoratore solo nell’ipotesi di rapporto di lavoro in essere al momento del trasferimento;
4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis cod. civ. in combinato disposto con l’art. 2112 cod. civ. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’applicabilità del disposto dell’art. 2560 cod. civ. ritenuto incompatibile con la disciplina dettata dall’art. 2504 bis cod. civ. .
5. i primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati;
5.1. ritiene la Corte, in continuità con proprio precedente intervenuto in identica fattispecie (Cass. 30577/2021), che la tesi della odierna ricorrente, secondo la quale in ipotesi di fusione i crediti dei lavoratori scaturenti da rapporti di lavoro cessati sarebbero regolati dall’art. 2112 cod. civ. e non dall’art. 2504 bis cod. civ., sia priva di fondamento normativo;
5.2. anche dopo il recente arresto di Cass. Sez. Un. n. 21970/2021, che in sede di composizione di un contrasto insorto nell’ambito delle Sezioni semplici, ha ritenuto non giustificata, alla stregua del diritto positivo, la ricostruzione della fusione come fenomeno di natura evolutivo-modificativa con sopravvivenza della società incorporata o fusa, ravvisando in essa un fenomeno implicante la estinzione delle società incorporate o fuse con effetto devolutivo e successorio, non vi è spazio, infatti, per la invocata applicabilità dell’art. 2112 cod. civ. in luogo della previsione generale dell’art. 2504 bis cod. civ. con riferimento ai crediti del lavoratore maturati nei confronti di una delle società incorporate;
5.3. il lineare portato della disposizione dell’art. 2504-bis cod. civ., non lascia spazio ad equivoci nel collegare alla fusione un generale subentro della società che da essa risulta in tutti i diritti e gli obblighi delle società ad essa partecipanti; tanto è reso palese dal dato testuale del primo comma il quale così recita: << La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione>>;nell’ambito di tale fenomeno successorio concernente quindi, per espresso disposto di legge, tutte le posizioni, attive e passive, facenti originariamente capo alle società partecipanti alla fusione, si colloca la fattispecie in esame con la conseguenza che la C. sarà tenuta a rispondere dei crediti maturati dalle originarie ricorrenti nel periodo di lavoro prestato alle dipendenze della cooperativa E.P.;
5.4. l’approdo ermeneutico qui condiviso non confligge con la previsione dell’art. 2112 cod. civ. e quindi con le norme comunitarie che disciplinano il trasferimento di azienda essendo il fenomeno regolato da tali disposizioni ancorato al presupposto fattuale, nello specifico insussistente, dell’attualità del rapporto di lavoro al momento in cui ha luogo il trasferimento del compendio aziendale. In altri termini, ove la fusione abbia dato luogo ad un trasferimento di azienda, per essere questa rimasta immutata nei suoi elementi oggettivi, ai rapporti di lavoro trasferiti potrà trovare applicazione l’art. 2112 cod. civ. (v. tra le altre, Cass. 19000/2010); quando, invece, come nella ipotesi in esame, i crediti azionati scaturiscono da rapporti di lavoro non più in essere al momento della fusione, non vi è ragione di sottrarre il relativo regime alla regola prefigurata dall’art. 2504 bis cod. civ. implicante <<la prosecuzione>> del soggetto risultante dalla fusione in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, delle società partecipanti alla fusione medesima;
5.5. la diversa opzione interpretativa patrocinata dall’odierna ricorrente non appare percorribile sia perché in contrasto con l’ampiezza della previsione dell’art. 2504 -bis cod. civ. circa la sorte dei rapporti facenti capo alle società partecipanti alla fusione sia perché conducente, in concreto, ad un risultato che finirebbe con il penalizzare irragionevolmente i crediti dei lavoratori, ove riferiti a rapporti di lavoro estinti, rispetto ai pregressi crediti di altri soggetti che potrebbero comunque far valere le loro pretese nei confronti del soggetto scaturito dalla fusione; sul piano logico prima che giuridico non appare infatti sostenibile che la esistenza di una specifica disciplina dei rapporti di lavoro per l’ipotesi di trasferimento di azienda, disciplina ispirata, anche a livello comunitario, alla precipua esigenza di tutela dei diritti del lavoratore trasferito, si traduca, in maniera del tutto paradossale in un pregiudizio per i diritti del lavoratore per il solo fatto che egli è rimasto estraneo alla vicenda traslativa in quanto non più dipendente del soggetto confluito nella cessione;
6. il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 2560 cod. civ., è anch’esso infondato in quanto, come chiarito da questa Corte, la fusione di società realizza una successione a titolo universale, corrispondente a quella mortis causa, con la conseguenza che il soggetto risultante dalla fusione (per incorporazione) diviene l’unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti definitivamente estinti per effetto della fusione, debiti tra i quali vanno ricompresi quelli nascenti da rapporti di lavoro subordinato con le preesistenti società, a prescindere dai requisiti di conoscenza o conoscibilità dei debiti medesimi ( Cass. n. 13286/2015 e sentenze ivi citate);
7. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e la cooperativa C. condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza;
5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019);
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.