CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34054
Lavoro – Contratti di collaborazione – Progetti privi del requisito di specificità – Automatica conversione in contratti di lavoro subordinato – Legittimità
Rilevato che
La Corte d’appello di Campobasso riformava la sentenza di primo grado e rigettava l’opposizione di M.A.D.C., D.G.S. e Associazione di Volontariato B. Onlus avverso il verbale di accertamento congiunto INPS e Direzione Provinciale del Lavoro di Campobasso del 16.4.2010, confermando così la legittimità della conseguente pretesa di pagamento di contributi e sanzioni vantata dall’ente previdenziale. La Corte, come già il primo giudice, considerava generico il progetto contenuto del contratto di collaborazione tra l’associazione e i due lavoratori, ma, diversamente dal primo giudice, riteneva che la mancanza di specificità del progetto determinasse, ai sensi dell’art.69, co.1 d. Igs. n.276/2003, l’automatica conversione dei rapporti in contratti di lavoro subordinato.
Avverso tale pronuncia M.A.D.C., D.G.S. e Associazione di Volontariato B. Onlus hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura.
L’ INPS ha resistito con controricorso.
La Direzione territoriale del Lavoro del Molise ha depositato atto di costituzione.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.61 e 62 d. Igs. n.276/03 per avere la Corte omesso di considerare che i contratti in questione erano dotati di specificità e durata predeterminata, nonché per non aver ritenuto che l’art. 61 d.lgs. 276/03 applicabile ratione temporis consentisse di affermare il contratto a progetto anche in caso di “programma di lavoro” destinato ad integrarsi con le attività di altri collaboratori.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.61 e 69 d. Igs. n.276/03 nonché violazione e falsa applicazione dell’art 1, co.24, legge n.92/12 per non avere la Corte ritenuto che, per il caso di assenza di specificità del progetto, l’art. 69 temporalmente applicabile prevedesse una presunzione relativa di subordinazione, superabile con la prova concreta di elementi incompatibili con la subordinazione.
Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.2094 c.c. e dell’art. 69 d.lgs. n.276/03, anche in relazione agli artt. 24 Cost. e 115 c.p.c., per non avere la Corte accertato l’assenza del vincolo di subordinazione.
Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sulla richiesta detrazione, dall’importo preteso dall’Inps, delle somme versate per gli stessi due lavoratori alla Gestione separata.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che i vari progetti non fossero specifici, in quanto l’attività e lo scopo di cui ai progetti stessi non era altro che l’essenza ed il risultato delle stesse attività rientranti nei contratti d’appalto conclusi dall’associazione, peraltro progetti indistinti finanche nella durata. Tale accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell’art.360, n.5 c.p.c., sorregge una corretta applicazione degli artt.61 e 62 d. Igs. n.276/03 nel testo vigente ratione temporis. Questa Corte (Cass.4182/21) ha già avuto modo di affermare che manca il requisito di specificità quando il progetto coincida con la normale attività d’impresa, rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative del committente.
Il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati.
Già prima della norma interpretativa di cui all’art.1, co.24 l. n. 92/12 all’art.69 d. lgs n.273/00, questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare che il regime sanzionatorio previsto dall’art.69 nell’originario testo contemplava due distinte e strutturalmente differenti ipotesi: al comma 1, è sanzionato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto “ope legis”, e restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria;
mentre al comma 2 è disciplinata l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Cass.12820/16, Cass.17707/20, Cass.27543/20; Cass.24636/22). Essendo stata accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non si doveva dunque far luogo ad alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando bensì la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. Cass.17127/16, Cass.17707/20). Correttamente la Corte si è astenuta dall’accertare in concreto la ricorrenza o meno degli elementi della subordinazione.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità. La violazione dell’art.112 c.p.c. deve rispondere ad un interesse concreto all’accoglimento dell’eccezione non esaminata (v. Cass.14473/03 sull’interesse a dedurre la violazione dell’art.112 c.p.c.).
Tale interesse non emerge riguardo al motivo, in quanto, da un lato, non è specificato nel ricorso a quali lavoratori si riferisse il pagamento da porre in compensazione né che tali nominativi fossero inclusi tra quelli oggetto del verbale di accertamento.
Dall’altro lato, il ricorso non indica in modo specifico in che termini sia stata introdotta l’eccezione di compensazione in primo grado, al fine di valutare che la stessa non fosse nuova in appello, e dunque ammissibile. Anche sotto ,tale profilo, il difetto di una specifica allegazione in ricorso determina carenza di interesse al motivo, non essendo evidente da questo che l’omessa pronuncia abbia recato un reale pregiudizio a parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente verso Inps, mentre la DTL non ha notificato controricorso e dunque nulla si deve statuire nei rapporti con essa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite all’Inps, liquidate per il presente giudizio in €7500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali, e accessori di legge;
atteso il rigetto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
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