CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28729
Tributi – Contenzioso tributario – Società di fatto (associazione a delinquere) – Controversia instaurata da uno dei soci – Litisconsorzio necessario “originario” – Violazione – Nullità dell’intero giudizio
Rilevato che
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 27/2/12 della Commissione tributaria provinciale di Verbania che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da Antonio C. contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2004/2005.
La CTR osservava che le pretese creditorie erariali erano ben fondate sugli accertamenti espletati nella fase dell’istruttoria procedimentale e peraltro asseverate dalle dichiarazioni di M. M. in punto partecipazione del contribuente alla frode fiscale ingenerante le pretese medesime (emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di una società inesistente – T.- quale “schermo” di una società di fatto essenzialmente corrispondente ad un’associazione per delinquere, alla quale appunto partecipavano sia il M. che il C. ed altri), essendo tali dichiarazioni ampiamente riscontrate sul piano documentale dagli accertamenti istruttori espletati dalla GdF.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che
In via preliminare deve rilevarsi d’ufficio la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento per violazione del principio del litisconsorzio necessario.
E’ pacifico in fatto che le riprese fiscali de quibus per IVA ed IRAP sono fondate sulla contestazione al C. della partecipazione ad una società di fatto denominata T., in realtà soggetto inesistente ed operante quale “cartiera” ossia unicamente quale emittente di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; che tale contestazione è stata oggetto di parallelo processo penale e che la medesima è fermamente ricusata dal contribuente attinto dagli atti impositivi impugnati; che il presente giudizio risulta essere incardinato, sin dal suo primo grado, solamente dal C. e che quindi allo stesso non hanno preso parte si suoi asseriti soci di fatto (rectius associati per delinquere).
Orbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, 2008, n. 14815).
Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bens gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario “originario”.
Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472).
Il litisconsorzio necessario dei soci sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società (così, Cass., Sez. U, 20 giugno 2012, n. 10145).
Sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause in materia di IVA, qualora l’Agenzia, come nel caso in esame, abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae neanch’esso al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass., 30 dicembre 2015, n. 26071; Cass., 21 ottobre 2015, n. 21340).
Il litisconsorzio necessario sussiste altresì quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (cfr. Cass., 25 giugno 2014, n. 14387).
Va pertanto ribadito il principio di diritto che «Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (Cass., Sez. 5 – , Sentenza n. 23261 del 27/09/2018, Rv. 650689 – 01; conformi, Cass., n. 14387/2014 e n. 24025/2018) In conclusione, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 e procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Verbania, in diversa composizione, che provvederà in via preliminare ad ordinare l’integrazione del contraddittorio, anche per le spese del presente giudizio.
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