CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30543
Licenziamento – Cuoca – Rifiuto di svolgere mansioni inferiori a quelle della qualifica – Illiceità disciplinare – Esclusione
Rilevato che
1.Il giudice di primo grado, confermando il provvedimento emesso nella fase sommaria, accolse per insussistenza del fatto la domanda proposta da D.D.M. nei confronti di S.R. s.p.a. per la declaratoria di illegittimità del licenziamento e dichiarò l’inammissibilità della contestuale domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate alla lavoratrice per estraneità delle stesse al procedimento speciale ex lege Fornero. Alla lavoratrice, assunta come cuoca, come tale tenuta all’approntamento dei pasti relativi all’utenza, nonché a tutte le attività preesistenti e successive indispensabili a consentire la preparazione e l’assunzione dei cibi, era stato addebitato di essersi rifiutata nel mese di maggio 2014 di portare le colazioni in classe, con comportamento reiterato e recidivo.
2. La Corte d’appello confermò la sentenza di primo grado in punto di licenziamento e ritenne ammissibile e fondata la domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari, rilevando che l’art. 192 c. 1 del CCNL, richiamato nella lettera di licenziamento, sanziona “il rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell’ambito delle mansioni afferenti alla qualifica di inquadramento”, mentre la lavoratrice si sarebbe rifiutata di eseguire mansioni inferiori e diverse da quelle proprie della sua qualifica.
3. All’esito di ricorso per Cassazione della società, la Corte di legittimità rilevava che l’illegittimo comportamento del datore di lavoro poteva giustificare il rifiuto di svolgere mansioni non corrispondenti, perché inferiori, a quelle della qualifica, purché tale reazione fosse connotata da proporzionalità e conformità a buona fede, in base a una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, e che questa verifica non era stata compiuta dalla Corte territoriale, la quale si era limitata alla considerazione della illegittimità della condotta della società, pretermettendo ogni verifica relativa all’entità dell’inadempimento datoriale e alla sua incidenza sul vincolo sinallagmatico delle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro.
5. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, rilevato che la Corte di cassazione aveva confermato la decisione del giudice del merito in punto di accertamento della circostanza che la distribuzione delle merende nelle classi non rientrava nei compiti propri della qualifica in cui era inquadrata la lavoratrice, trattandosi di compiti esecutivi di livello inferiore, accertava che era acquisito in causa che la stessa si fosse rifiutata di distribuire le merende nelle classi ma che non risultava fosse stato impartito un ordine specifico in tal senso, né che in quelle occasioni la ricorrente avesse opposto un rifiuto alle sollecitazioni verbali dei referenti aziendali, sicché non poteva parlarsi di pervicace atteggiamento di insubordinazione a fronte di ripetuti richiami della lavoratrice, la quale aveva cercato un confronto con i responsabili aziendali per una soluzione di tipo organizzativo. Da parte datoriale, invece, doveva considerarsi che era acquisito in causa che la società aveva preteso dalla lavoratrice una mansione inferiore alla qualifica di inquadramento, in base a una scelta imprenditoriale non improrogabile e imprevedibile e con oggettivi effetti di aggravamento dell’impegno lavorativo. Reputava, pertanto, conforme a buona fede il rifiuto di eseguire le prestazioni. Alla declaratoria di illegittimità del licenziamento faceva seguire la reintegra e, ex art. 18 c. 4 Statuto dei lavoratori, il risarcimento dei danni commisurato a dodici mensilità, in ragione del fattore temporale (essendo decorsi più di tredici mesi dal licenziamento alla reintegrazione). Quanto alle domande di annullamento delle sanzioni disciplinari, le reputava ammissibili perché fondate in parte sui medesimi fatti costitutivi e perché comportanti la recidiva, costituente elemento costitutivo dell’addebito, e statuiva riguardo all’illegittimità delle stesse.
6. Avverso la sentenza la S. R. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati con memoria.
7. Controparte si è costituita con controricorso.
Considerato che
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2086, 1460, 1375 c.c., dell’art. 41 Cost., dell’art. 192 CCNL turismo pubblici esercizi, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 384 c.p.c. per violazione del principio di diritto in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Rileva che la corte territoriale, oltre a violare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, aveva erroneamente interpretato le risultanze dell’istruttoria.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la Corte aveva errato nel ritenere la insussistenza del giustificato motivo di licenziamento; rileva, altresì, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed errata valutazione delle prove (art. 360 n. 5, n. 3 e n. 4 c.p.c.).
3. I due motivi possono essere trattati unitariamente in ragione dell’intima connessione. Gli stessi sono inammissibili poiché la ricorrente, piuttosto che censurare specificamente la violazione dei limiti propri del giudizio di rinvio o la giustificatezza del licenziamento, si limita a proporre una interpretazione dei fatti alternativa rispetto a quella risultante dalla sentenza. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, pertanto, la censura tende ad una diversa ricostruzione degli accadimenti sottesi alla domanda, mirando a una valutazione degli elementi istruttori in contrasto con quella effettuata dai giudici del merito (Cass. n. 34476 del 27/12/2019).
4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 384 e 394 c.p.c., degli art. 111 Cost., 1 I. 92/2012 e 6 I. 604/1966 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., rilevando che la Corte d’appello si era pronunciata incidenter tantum anche sul secondo licenziamento irrogato il 19/10/18, pur dovendosi limitare – in base al dictum della Corte di Cassazione che aveva riguardato, con l’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, solo la legittimità del licenziamento irrogato il 5/8/2014 – a statuire sulla legittimità del primo licenziamento, sicché, in relazione alle nuove domande proposte in sede di riassunzione, la Corte avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità ex art. 345 e 394 c.p.c.
5. Il motivo, in primo luogo, difetta di autosufficienza, giacché non è riportato il contenuto delle pretese nuove domande nei termini in cui sarebbero state formulate, mentre, quanto al punto della motivazione relativo alla comunicazione del 2018 (“il suo rapporto di lavoro con la scrivente società deve intendersi cessato a tutti gli effetti alla data di ricezione della presente comunicazione”), si incentra su un’argomentazione della sentenza priva di portata decisoria.
6. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione falsa applicazione dell’art. 18 I. 300/70 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine all’applicazione della tutela reintegratoria, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Rileva che era incontroverso che la lavoratrice si fosse rifiutata di consegnare le merende e, pertanto, non era ravvisabile l’ipotesi di non sussistenza del fatto materiale.
7. La censura è infondata in base al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale «la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'”insussistenza del fatto contestato”, comprende l’ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità» (ex multis Cass. n. 3076 del 10/02/2020).
Nella specie la Corte territoriale, con adeguata motivazione, ha accertato la proporzionalità e conformità a buona fede del rifiuto opposto dalla lavoratrice allo svolgimento di prestazioni inferiori e non pertinenti alla sua qualifica, talché la condotta contestata risulta deprivata del carattere di illiceità disciplinare che connota il licenziamento.
8. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 18 statuto dei lavoratori, dell’art. 1227 c.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 e 5 c.p.c., quanto alla determinazione del danno risarcibile.
Rileva, inoltre, che difetta la pronuncia sulla domanda della società, più volte reiterata, di valutazione dell’aliunde perceptum e percipiendum, essendo possibile che la lavoratrice abbia percepito redditi nel periodo in considerazione e non abbia dimostrato di aver cercato occupazione offrendo la propria prestazione lavorativa, tra l’altro avendo la Corte omesso di provvedere all’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla Serenissima per la prova dell’aliunde perceptum.
9. Il motivo è infondato. Premesso che la misura del risarcimento del danno come determinata dal giudice è sorretta da congrua motivazione, relativa alla distanza temporale intercorsa tra il recesso e la sentenza, risultano inammissibili gli altri profili di doglianza, in mancanza di indicazione dei presunti mezzi di prova assenta mente non ammessi, dei quali neppure si afferma sia stata riproposta la richiesta di ammissione in sede di rinvio.
10. Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 1 c. 47 l. 92/2012 e dell’art. 2909 c.c. con riferimento alla inammissibilità delle domande di annullamento delle sanzioni conservative e nullità del procedimento (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), sia perché dette domande sarebbero incompatibili con il rito Fornero, sia perché sarebbero coperte da giudicato, per non avere la controparte proposto reclamo autonomo sul punto ma solo in via incidentale. Premesso che sul punto relativo all’inammissibilità del reclamo incidentale la censura non è dedotta in termini di autosufficienza, poiché sarebbe stato necessario riportare non solo la deduzione dell’eccezione, ma anche le statuizioni conseguenti e le relative censure, va del pari rilevato che questa Corte ha da tempo affermato, con orientamento ormai consolidato (Cass. n. 12094 del 13/06/2016), al fine di evitare la parcellizzazione dei giudizi, una interpretazione estensiva della disciplina di cui alla l. n. 92 del 2012, in modo che da un’unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un unico processo. Tanto accade nel caso in disamina, in cui le sanzioni conservative traggono origine dai medesimi fatti costitutivi posti a fondamento del licenziamento, comportando anche la comminazione della recidiva.
11. Con il settimo motivo la ricorrente deduce violazione falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. art. 138 CCNL turismo Pubblici Esercizi in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. in relazione alla asserita legittimità delle sanzioni disciplinari. Anche il motivo in argomento è inammissibile, poiché investe una valutazione, quella relativa alla congruità delle sanzioni, riserva al giudice del merito e congruamente motivata, né risultano indicati fatti materiali, nei rigorosi termini dell’art. 360 n. 5 c.p.c. novellato, di cui sia stato omesso l’esame.
12. Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione art. 91 ss. c.p.c. e degli artt. 284 e 394 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., poiché la sentenza di rinvio della Cassazione demandava alla Corte d’appello di regolare esclusivamente le spese del giudizio di legittimità, mentre la Corte territoriale aveva rideterminato tutte le spese dei gradi, mettendole a carico del datore di lavoro e condannando la società anche alle spese del giudizio di cassazione nel quale era risultata vittoriosa.
13. Anche l’ultimo motivo è infondato, poiché il giudice del rinvio ha regolato le spese in applicazione del principio della soccombenza, secondo il principio della valutazione dell’esito complessivo della lite.
14. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
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