CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30594
Previdenza – Indennità di accompagnamento – Accertamento sanitario – Dichiarazione sostitutiva delle condizioni reddituali
Fatti di causa
1. La signora G.D.G. ha proposto ricorso ex art. 445-bis cod. proc. civ., al fine di accertare il requisito sanitario dell’indennità di accompagnamento.
Espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Napoli, con decreto pronunciato il 20 luglio 2016, ha omologato l’accertamento sanitario con esito negativo, per insussistenza di «patologie che determinano le condizioni per l’indennità di accompagnamento», e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.052,00, «tenuto conto della riduzione del 20%».
Nel porre a carico della ricorrente l’onere delle spese e nel negare rilievo alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., il Tribunale ha osservato che «La dichiarazione meramente spillata nel mezzo del ricorso non è autenticata».
3. Contro il menzionato decreto, G.D.G. ricorre per cassazione, con atto notificato il 4 gennaio 2017 e affidato a un motivo.
4. L’INPS si è limitato a depositare procura conferita in calce al ricorso per cassazione notificato.
5. La causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
6. Il pubblico ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1. La signora G.D.G., con un unico motivo, chiede a questa Corte di cassare il decreto impugnato, con decisione nella causa nel merito o, in subordine, con rinvio al Tribunale, e di dichiarare che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali. Con rifusione di spese, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
La ricorrente, dopo aver premesso l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 445-bis cod. proc. civ.
Avrebbe errato il Tribunale di Napoli nel reputare irrituale la dichiarazione meramente spillata al ricorso, perché non autenticata.
L’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. si limiterebbe a prescrivere la formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo, senza imporre l’autentica di tale dichiarazione. L’autentica rappresenterebbe una formalità ulteriore, in contrasto con quella finalità di semplificare le condizioni per l’accesso alla tutela giurisdizionale che contraddistingue la normativa in tema di esonero dalle spese.
2. Il ricorso è ammissibile.
2.1. Questa Corte è costante nel ritenere ricorribile per cassazione, alla stregua dell’art. 111 Cost., il decreto di omologazione dell’accertamento del requisito sanitario operato dal consulente tecnico d’ufficio, limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza.
Il capo sulle spese configura un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide sui diritti patrimoniali delle parti e non è altrimenti impugnabile (Cass., sez. VI-L, 17 marzo 2014, n. 6085; nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 20 febbraio 2017, n. 4365).
2.2. La ricorrente ha poi debitamente riprodotto la dichiarazione formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo ex art. 445-bis cod. proc. civ. e la dichiarazione reddituale sottoscritta personalmente dalla parte, spillata materialmente nel menzionato ricorso introduttivo, dopo le conclusioni, tra la pagina 3 e la pagina 4 (pagina 2 del ricorso per cassazione).
Le censure sono dunque specifiche e corredate dagli elementi che consentono a questa Corte di verificare ex actis la veridicità delle asserzioni che avvalorano il ricorso e la conformità della dichiarazione resa alle prescrizioni di legge (Cass., sez. VI-L, 15 gennaio 2015, n. 545).
3. Il ricorso è fondato.
4. La ricorrente ha richiesto l’accertamento del requisito sanitario per fruire dell’indennità di accompagnamento e tale prestazione rappresenta l’oggetto diretto della domanda introdotta nel giudizio, con conseguente applicabilità dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.(Cass., sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16676).
In forza di tale previsione, la parte soccombente, salvo che nei casi di malafede e colpa grave, non può essere condannata al pagamento di spese, competenze e onorari quando, nell’anno precedente alla pronuncia, risulti titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore alla soglia determinata dalla legge.
È onere dell’interessato, per beneficiare del predetto esonero, formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
5. Questa Corte, ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, afferma che è inefficace la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, allorché non sia sottoscritta dalla parte.
Invero, a tale dichiarazione, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo, la norma riconnette un’assunzione di responsabilità che è personale e non può essere delegata al difensore, come emerge dall’impegno dell’interessato a comunicare, finché il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (Cass., sez. lav., 4 aprile 2012, n. 5363; nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 10 novembre 2016, n. 22952).
La dichiarazione della parte segna il punto di bilanciamento tra l’esigenza di assicurare l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi mediante controlli (Cass., sez. lav., 16 dicembre 2021, n. 40400).
Quel che rileva è che, della sussistenza delle condizioni di esonero, si dia conto nell’atto introduttivo del giudizio e che la dichiarazione sia sottoscritta personalmente dalla parte.
Non è prescritta dalla legge, per esternare la dichiarazione in parola, una formula rigida o sacramentale (Cass., sez. VI-L, 3 agosto 2016, n. 16132). Le formalità imposte dalla legge devono essere interpretate anche alla stregua delle finalità che essa persegue, di semplificare le condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale e di rendere così effettiva la tutela di diritti costituzionalmente garantiti, senza trascurare la necessità di reprimere e sanzionare gli abusi (Cass., sez. VI-L, 29 novembre 2016, n. 24303).
Purché sia assicurato il rispetto dei requisiti indefettibili prima enunciati, questa Corte ha ritenuto efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e sia ritualmente prodotta con il medesimo (Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2011, n. 16284; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 25 giugno 2018, n. 16616).
6. Dalle allegazioni del ricorso per cassazione, corredato dalla riproduzione della dichiarazione resa dalla parte e delle conclusioni dell’atto introduttivo (pagina 2), si può evincere che la ricorrente ha dato conto della dichiarazione sostitutiva nelle conclusioni, qualificandola come «parte integrante del presente atto», e l’ha poi prodotta dopo le conclusioni, debitamente sottoscritta dalla parte stessa e spillata materialmente al ricorso, come lo stesso provvedimento impugnato evidenzia.
Tale dichiarazione è conforme ai requisiti di legge, così come risultano interpretati da una giurisprudenza oramai copiosa di questa Corte.
La dichiarazione, richiamata anche nelle conclusioni dell’atto introduttivo, è sottoscritta dalla parte. Tanto è necessario e sufficiente per fondare, in capo alla parte che sottoscrive la dichiarazione, l’assunzione personale di responsabilità, non delegabile al difensore. Non è dunque richiesto che il difensore autentichi la dichiarazione sottoscritta dalla parte.
Né inficia la regolarità della dichiarazione il fatto che essa sia spillata al ricorso. Quel che conta è che la dichiarazione faccia comunque parte integrante del ricorso.
Questa Corte ha ritenuto irrituale una dichiarazione apposta su un foglio volante, che non risultava spillato al ricorso, e neppure menzionata nell’indice del fascicolo e dunque inserita in modo anomalo (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2010, n. 26370).
Anomalia che, nel caso di specie, non si ravvisa, tanto più che lo stesso Istituto – come la ricorrente non ha mancato di rilevare, senza che la controparte abbia articolato a tale riguardo rilievi critici – nulla ha opposto in ordine alla regolarità della dichiarazione presentata dalla parte.
7. Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto.
Il decreto impugnato è cassato, nella parte in cui condanna G.D.G. a rifondere all’INPS le spese di lite, liquidate in Euro 1.052,00, in applicazione del seguente principio di diritto: «Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall’art. 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l’interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Si deve ritenere efficace la dichiarazione sostitutiva che sia sottoscritta dalla parte e che, pur redatta su foglio separato, sia materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e sia richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo. Non è prescritta, per l’efficacia della dichiarazione in esame, l’autentica del difensore».
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
In virtù della dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., le spese del giudizio in cui è stato emesso il provvedimento impugnato devono essere dichiarate non ripetibili (fra le molte, Cass., sez. VI-L, 20 gennaio 2022, n. 1720).
8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., il difensore della parte ricorrente ha presentato rituale richiesta di distrazione in suo favore degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipate. Nel dispositivo si provvede in conformità a tale richiesta.
9. Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente – ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giacché tale misura opera soltanto nel caso del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità (fra le molte, di recente, Cass., sez. II, 22 luglio 2022, n. 22952).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili; condanna l’INPS a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.