CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2020, n. 17371
Tributi – Accertamento – Società di comodo – Test di operatività – Valore corretto da prendere a base di calcolo – Voce “Altre Immobilizzazioni” – Marchio societario – Criteri
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate emetteva, per l’anno 2006, avviso di accertamento nei confronti della società J.R.T. S.r.l., a base unipersonale, con il quale rideterminava il reddito imponibile dichiarato dalla società parificandolo al reddito minimo risultante dalla corretta applicazione del test di operatività, di cui all’articolo 30, della legge 23/12/1994 n. 724, recuperando a tassazione maggiori imposte ai fini Ires e Irap. In particolare, dal controllo della dichiarazione dei redditi presentata dalla società contribuente, emergeva la non corretta compilazione del quadro relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo, sicché, rielaborando i dati forniti con le dichiarazioni corrette dall’Agenzia delle entrate la società risultava “non operativa” con il conseguente obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto.
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento riconoscendo la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle entrate relativamente ai “Titoli e Crediti” mentre l’Agenzia delle entrate annullava in autotutela il rilievo riguardante “gli immobili ed altri beni”. Il contenzioso rimaneva circoscritto ad una sola specifica contestazione dell’accertamento riguardante il valore da prendere a base per il calcolo del test di operatività con riguardo all’importo indicato al rigo RF77, con la voce “Altre Immobilizzazioni”, costituite, nella specie, dal marchio societario in relazione al quale la società aveva effettuato, in data 31/12/2000, operazioni di rivalutazione. La società contestava l’operato dell’Agenzia delle entrate sul rilievo che il valore corretto da prendere a base del calcolo sarebbe dovuto essere il costo storico, pari ad euro 6.218,00, e non, come ritenuto dall’Agenzia delle entrate, sulla base del bilancio del registro cespiti, il valore rivalutato pari ad euro 873.008,00.
La Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con la sentenza n. 131/10/10, accoglieva il ricorso della società contribuente riconoscendo la fondatezza delle sue ragioni; in particolare, i giudici di primo grado ritenevano che le immobilizzazioni vanno iscritte in bilancio al costo di acquisto di produzione e che, ai fini fiscali, eventuali deroghe a tale criterio sono consentite solo se previste dalla legge.
L’Agenzia delle entrate impugnava tale sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto che rigettava l’appello con la sentenza di cui in epigrafe, confermando la statuizione del primo giudice.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi di ricorso.
La società contribuente rimane intimata.
Considerato che
La Commissione tributaria regionale, nella sentenza in epigrafe, ha affermato che, in base all’articolo 110, primo comma, lett. c), t.u.i.r., «il valore dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad eccezione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito» e che «per l’interpretazione corretta della norma… vanno ricomprese nella valutazione delle immobilizzazioni le plusvalenze derivanti da disposizioni di legge che, da un lato, permettono la rivalutazione di valori contabili di acquisto e, dall’altro, escludono la plusvalenza della tassazione del reddito imponibile». Sulla base di tali premesse, i secondi Giudici hanno escluso che la rivalutazione delle immobilizzazioni per l’acquisto del marchio della società contribuente, in quanto consistente in una rivalutazione meramente contabile e civilistica, costituisse plusvalenza tassabile, sicché, ai fini della verifica del test di operatività, doveva essere considerato soltanto il valore di acquisto.
L’Agenzia dell’entrate censura tale decisione lamentando, in primis, il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e, poi, il vizio di legge, ai sensi del n. 3, del primo comma dell’art. 360 cit. ed in particolare dell’art. 110, comma 1, lett. c) t.u.i.r. e dell’art. 2697 cod. civ.
Quanto al vizio motivazionale, va evidenziato che per le sentenze pubblicate successivamente al 12 settembre 2012, data dalla quale è entrato in vigore il nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., l’impugnazione è consentita solo per l’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale fatto non può che riguardare un fatto storico, principale o secondario, il cui esame, se non fosse stato omesso, avrebbe determinato un diverso esito del giudizio. Tale parametro esclude, dunque, che nel “fatto” storico possa essere ricompresa un qualche valutazione giuridica, una tesi difensiva in punto di diritto o, comunque, l’interpretazione normativa e la conseguente ricognizione che ne abbia fatto il giudice di merito.
Ne deriva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, laddove assume, come omesso esame di un “fatto”, la specifica tesi difensiva di cui alle controdeduzioni depositate in primo grado, debitamente riportate alla pag. 8 del ricorso, secondo cui la rivalutazione del valore del marchio operata dalla società era stata compiuta ai sensi della legge 21/11/2000 n. 342 che derogava al regime generale delle immobilizzazioni di cui all’art. 110 t.u.i.r.
Con il secondo motivo di ricorso, la difesa erariale deduce che il ragionamento dei secondi giudici è erroneo nella parte in cui non ha considerato che il principio generale espresso dall’art. 110 del t.u.i.r. – secondo cui nella determinazione del costo del bene non si deve tener conto delle plusvalenze iscritte in bilancio – trova deroga nella legge n. 21/11/2000 n. 342 che, all’art. 12, consente di adeguare, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva, i valori civili e fiscali di determinate categorie di beni tra cui le immobilizzazioni immateriali, di cui all’art. 10 della stessa legge. Deduce altresì che sarebbe stato onere della società dimostrare che la rivalutazione del marchio di sottraeva all’applicazione della l. n. 342 del 2000.
Tale motivo di ricorso è fondato e va accolto.
La disciplina introdotta dalla Sezione II, del Capo I della legge 21/11/2000 n. 342 (c.d. “collegato” alla Finanziaria 2000) prevede, negli articoli da 10 a 16, la facoltà di procedere ad una rivalutazione volontaria ed onerosa dei beni d’impresa materiali ed immateriali, nonché delle partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, calcolata sui maggiori valori iscritti in bilancio.
Secondo il “collegato” alla Finanziaria 2000 e la Finanziaria 2002, sul maggior valore dei beni iscritti in bilancio, era dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, IRPEG ed IRAP pari al 19% per i beni ammortizzabili e al 15% per i beni non ammortizzabili e per le partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate. Nel comma 2 dell’art. 3 della Finanziaria 2002, è stabilito che il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’articolo 5 del regolamento attuativo della rivalutazione ex legge Finanziaria 2002 prevede, altresì, la “proroga” della disposizione di cui all’art.14 della legge 342 del 2000, che stabilisce il riconoscimento anche ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti in contabilità ai soli fini civilistici.
Applicando tali principi al caso di specie, ha ragione la ricorrente di dolersi nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata là dove, nell’interpretare l’art. 110, comma 1, lett. c) t.u.i.r., ha erroneamente ritenuto che l’iscrizione a bilancio del bene rivalutato poiché dipendeva da finalità interne al bilancio della società, non avesse alcun rilievo fiscale, nonostante le disposizioni di cui alle normativa richiamata.
In particolare, posto che il mancato superamento del test di operatività comporta, ai fini Ires ed Irap, l’obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto (art. 30, comma 3, l. n. 724 del 1994) e posto che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, l. cit., per la determinazione del valore dei beni si applica l’art. 110, comma 1, lett. c) t.u.i.r – secondo cui il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a), b) ed e) non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per la disposizione di legge non concorrono a formare il reddito – i secondi giudici avrebbero dovuto considerare la rivalutazione del marchio ai fini del valore fiscale di tale bene immateriale, in quanto le disposizioni di cui alla legge n. 342 del 2000, su richiamate, consentono espressamente ai soggetti titolari di reddito di impresa di rivalutare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva (art. 12), anche in deroga all’art. 2426 cod. civ. e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia, i valori civili e fiscali dei beni materiali e immateriali.
Vieppiù, come pure dedotto dall’Amministrazione ricorrente, sarebbe stato onere della società contribuente dimostrare che la rivalutazione del marchio si sottraeva all’applicazione della legge n. 342 del 2000, onere non tenuto in alcuna considerazione dai secondi giudici con conseguente violazione delle regole di cui all’art. 2697 cod. civ.
Il ricorso va, dunque, accolto in relazione al secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione regionale del Veneto in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi innanzi esposti; il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese relative al presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 14905 depositata il 29 maggio 2023 - In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall'imposta ex d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26quater, in applicazione dell'ordinario riparto dell'onere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 dicembre 2020, n. 29734 - Il risultato del cd. test di operatività non è da solo idoneo a giustificare l'emissione della cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 senza la previa emissione di un avviso di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 12218 depositata l' 8 maggio 2023 - In materia di valutazione dei titoli delle società di comodo, ai fini del test di operatività di cui alla l. n. 724 del 1994, art. 30 comma 1, lett. a), applicabile ratione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13225 depositata il 27 aprile 2022 - In tema di società di comodo, l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, al comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera "non operativa" se…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 16810 depositata il 13 giugno 2023 - La risposta negativa delle agenzie fiscali a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 settembre 2021, n. 25421 - In caso di mancato superamento del test di operatività da parte delle società di comodo - anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296/2006…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…