CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24982

Debiti contributivi – Soci lavoratori – Verbale ispettivo – Accertamento del mancato adempimento degli obblighi previdenziali

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Milano il Consorzio C.S. società cooperativa ha proposto opposizione contro la richiesta dell’INPS di pagare dei debiti contributivi, con le relative sanzioni, accertati con verbale ispettivo del 20 settembre 2010.

Con tale verbale era stato accertato il mancato versamento della somma di € 10.282,00, in parte concernente il pagamento di contributi dovuti per alcuni dei soci lavoratori di O. W. S., impegnati nel periodo tra luglio 2008 e novembre 2008, e, in parte, relativa ad un DM10 rimasto insoluto.

Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5302/12, ha accolto in parte il ricorso, detraendo dall’importo richiesto le somme imputate a titolo di sanzioni civili.

LTNPS ha proposto appello.

Il Consorzio C.S. società cooperativa è rimasto contumace.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 479/2016, ha respinto il gravame.

Nelle more del giudizio di secondo grado il Consorzio C.S. società cooperativa è stato dichiarato fallito.

LTNPS ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo l’INPS lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 29, commi 1 e 2, d.lgs. ri. 276 del 2003, come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251 del 2004, 29, comma 2, come modificato dall’art. 1, comma 911, legge n. 296 del 2006, nonché 21, d.l. n. 5 del 2012, conv. dalla legge n. 35 del 2012, ed 11, comma 1, disp. prel. c.c. poiché la corte territoriale avrebbe errato nell’escludere l’obbligo del Consorzio C.S. di pagare anche le sanzioni civili richieste con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previdenziali accertato con verbale ispettivo del 20 settembre 2010.

La doglianza è fondata.

L’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo vigente all’epoca in cui i contributi oggetto del contendere avrebbero dovuto essere versati (nel periodo, quindi, da luglio a novembre 2008, dovendosi applicare il principio espresso da Cass., Sez. L, n. 34982 del 17 novembre 2021, per il quale, in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente ( regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile, per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali, è quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione), recitava:

“In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

Il successivo art. 21, comma 1, d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 35 del 2012, ha modificato, a decorrere dal 10 febbraio 2012 (data di sua entrata in vigore), il testo dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, escludendo, con riferimento alla responsabilità del committente, “qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.

Al riguardo, si evidenzia che non può essere condivisa l’affermazione della corte territoriale, secondo la quale le sanzioni civili in questione non dovrebbero essere pagate dal Consorzio C. S. società cooperativa perché esso sarebbe responsabile – per il mancato versamento dei contributi dovuti per alcuni soci lavoratori di O.W.S. impegnati in attività in suo favore nel periodo da luglio a novembre 2008 – ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, disposizione il testo della quale non conteneva riferimenti alle sanzioni de quibus.

Infatti, la responsabilità ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (nel testo vigente nel periodo fra luglio e novembre 2008) si estende anche alle menzionate sanzioni, attesa la loro natura accessoria, trattandosi di una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata introdotta nell’ordinamento per rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (Cass., Sez. 6-L, n. 30363 del 18 dicembre 2017).

Le stesse Sezioni unite della Corte di cassazione, con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che, sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione.

Vi è, quindi, per le citate Sezioni Unite, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva alla quale la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che, in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento, non solo incide geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, così che le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, altresì le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica.

L’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere, quindi, in linea di principio, nell’affermata responsabilità ex art. 29, comma 2, citato, anche le sanzioni civili, La decisione della corte territoriale non è neppure sostenibile alla luce della sopravvenuta modifica introdotta dal d.l. n. 5 del 2012.

Sul punto, si rileva che l’obbligazione solidale oggetto del ricorso ricade, ratione temporis, come già evidenziato, nell’ambito di applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione introdotta dalla legge n. 296 del 2006, in vigore dal Io gennaio 2007.

Pertanto, non è applicabile, nella specie, l’esclusiva responsabilità, in capo all’inadempiente, sancita dall’art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 35 del 2012 che, riorganizzando la responsabilità solidale negli appalti, ha sanzionato, per l’omissione contributiva, solo il responsabile dell’ inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo solidale, con disposizione che non è qualificabile né come interpretativa né retroattiva, non deponendo in tal senso il testo normativo ed in assenza di una predeterminazione, per legge, del soggetto passivo della sanzione civile (Cass., Sez. L, n. 18259 dell’ll luglio 2018).

2) Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto integrale dell’originaria opposizione.

Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate ex art. 92 c.p.c., in quanto l’orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia si è definitivamente affermato solo dopo l’introduzione del giudizio.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso;

– cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione;

– compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.